Gestione dei rifiuti, odori molesti e responsabilità penale
ABSTRACT
In materia di rifiuti diverse norme prevedono il divieto, in fase di produzione e di gestione, di usare procedimenti o metodi tali da evitare che si verifichino molestie olfattive, ed anche la violazione di tale generica previsione può configurare i reati di getto pericoloso di cose o di violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione, con la conseguente necessità di adottare soluzioni tecniche ed organizzative adeguate, rispetto alle quali assumono valenza sia la Decisione di esecuzione (Ue) 2018/1147, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per il trattamento dei rifiuti, sia le disposizioni in tema di emissioni odorigene degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, secondo la normativa attuativa dell’articolo 272-bis Dlgs 152/2006.
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.