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Discariche ed ecotassa in Lombardia

Quesito numero 1679

Ecotassa da applicare in Regione Lombardia per rifiuti speciali conferiti in discarica.

L’articolo 53, comma 8, Lr Lombardia 14 luglio 2003, n. 10 prevede la maggiorazione dell’ecotassa del 50% per rifiuti provenienti da impianti situati fuori Regione che trattano anche rifiuti urbani. Secondo noi è chiaro (poiché si parla di eccezionali casi di urgenza) che i rifiuti urbani a cui ci si riferisce sono quelli della vecchia definizione, cioè i codici 20 della raccolta differenziata; nel frattempo, l’Allegato L-quater, Dlgs 152/2006 ha modificato la definizione di “urbano”.

Si chiede quale aliquota di ecotassa va applicata a un impianto situato fuori Regione che conferisce rifiuto Eer 191212 in una discarica della Lombardia, considerando che l’impianto nel suo ciclo produttivo non ritira rifiuti urbani assegnati dai Comuni tramite gara pubblica (differenziati o no). Ci si riferisce tipicamente a un impianto la cui composizione del rifiuto è (in percentuali che possono variare) proveniente da tre grandi aree: rifiuti ingombranti Eer 200307 di privati o piazzole ecologiche, rifiuti urbani secondo la nuova definizione dell’Allegato L-quater (ex assimilabili agli urbani) e rifiuti non pericolosi speciali per definizione.

Si ritiene si tratti di una stortura che le aliquote e i criteri di applicazione dell’ecotassa siano diversi da Regione a Regione, è un fattore che crea concorrenza e disparità di trattamento per aziende che svolgono la medesima attività.

Lo è ancora di più se l’applicazione dell’ecotassa è soggetta ad autodichiarazioni fatte in riferimento a definizioni che nel frattempo sono cambiate.