Rifiuti n. 340
luglio 2025
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1679 Discariche ed ecotassa in Lombardia

Ecotassa da applicare in Regione Lombardia per rifiuti speciali conferiti in discarica.

L’articolo 53, comma 8, Lr Lombardia 14 luglio 2003, n. 10 prevede la maggiorazione dell’ecotassa del 50% per rifiuti provenienti da impianti situati fuori Regione che trattano anche rifiuti urbani. Secondo noi è chiaro (poiché si parla di eccezionali casi di urgenza) che i rifiuti urbani a cui ci si riferisce sono quelli della vecchia definizione, cioè i codici 20 della raccolta differenziata; nel frattempo, l’Allegato L-quater, Dlgs 152/2006 ha modificato la definizione di “urbano”.

Si chiede quale aliquota di ecotassa va applicata a un impianto situato fuori Regione che conferisce rifiuto Eer 191212 in una discarica della Lombardia, considerando che l’impianto nel suo ciclo produttivo non ritira rifiuti urbani assegnati dai Comuni tramite gara pubblica (differenziati o no). Ci si riferisce tipicamente a un impianto la cui composizione del rifiuto è (in percentuali che possono variare) proveniente da tre grandi aree: rifiuti ingombranti Eer 200307 di privati o piazzole ecologiche, rifiuti urbani secondo la nuova definizione dell’Allegato L-quater (ex assimilabili agli urbani) e rifiuti non pericolosi speciali per definizione.

Si ritiene si tratti di una stortura che le aliquote e i criteri di applicazione dell’ecotassa siano diversi da Regione a Regione, è un fattore che crea concorrenza e disparità di trattamento per aziende che svolgono la medesima attività.

Lo è ancora di più se l’applicazione dell’ecotassa è soggetta ad autodichiarazioni fatte in riferimento a definizioni che nel frattempo sono cambiate.

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1680 Formulario e Ddt: le semplificazioni per la manutenzione comprendono anche le attività di cui alla legge 82/1994

La nostra impresa si occupa di derattizzazione, disinfestazione insetti, disinfezione cisterne/serbatoi acqua potabile, allontanamento volatili e altri tipi di servizi similari. Lo svolgimento di queste attività prevede l’utilizzo di diversi prodotti insetticidi e/o disinfettanti, in gel, liquidi, polvere e spray ed attrezzature (ad esempio trappole collanti, trappole a cattura meccanica e/o scatto, postazioni di monitoraggio) che danno origine sia a rifiuti liquidi derivanti dalla disinfezione delle cisterne/serbatoi acqua potabile e postazioni cattura roditori, sia a rifiuti solidi (tra cui ad esempio carcasse di piccoli roditori, volatili e guano), entrambi in piccole quantità che devono essere rimosse.

Le attività di manutenzione a tali sistemi/impianti di cattura prevedono la posa del sistema/impianto e un certo numero di passaggi nel corso del tempo, finalizzato al controllo del sistema/impianto stesso e alla rimozione delle esche o trappole poste in precedenza con sostituzione delle stesse, in modo da mantenere l’efficienza del sistema/impianto.

Precisiamo, infine, nel caso possa essere di aiuto, che la nostra impresa è inquadrata presso la CCIAA di Genova ATECO 812910 iscritta con abilitazione ex Dm 274/1997.

Secondo Vs parere, le attività sopra descritte possono essere ricomprese nelle attività di manutenzione di cui all’articolo 193, comma 19 del Dlgs 152/2006? In caso affermativo, ritenete che i rifiuti rimossi possano essere trasportati con Ddt presso la sede della nostra attività in cui verrà effettuato il deposito temporaneo?

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