Riporti: il superamento della soglia del 20% in peso non consente di considerarli sottoprodotti
Quesito numero 1654
Nel caso in cui le terre e rocce da scavo soggette a piano di utilizzo sono costituite da un riporto fatto di riciclato di macerie (materia prima seconda), possono essere classificate ugualmente “sottoprodotti”, dopo che ne sia accertata la compatibilità ambientale con analisi chimico-fisiche, pur essendo costituite da più del 20% di materiale antropico?
Il quesito nasce dal fatto che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4, Dpr 120/2017, se il riporto è costituito da oltre il 20% di materiale antropico (quindi laterizi, conglomerati cementizi, ecc.) è da considerare un rifiuto, non potendo essere un sottoprodotto.
Però questo sembrerebbe un controsenso, visto che quel riporto è fatto da una materia prima seconda, cioè un ex-rifiuto, che tornerebbe a diventare un rifiuto.
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