La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Un impianto autorizzato in Aia, allo stoccaggio ed al recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prevede la possibilità di recupero in R5 per molti codici Cer.
La ditta è altresì autorizzata a sottoporre i suddetti rifiuti ad una successiva verifica di omogeneità (R5), al fine di eliminare le eventuali impurità e consentire la validità dell’avvenuto recupero dell’end of waste secondo quanto disciplinato dall’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 come integrato e modificato, compresa la legge 128/2019. All’interno dell’autorizzazione, non sono previste le modalità di stoccaggio dell’EoW, pertanto con riferimento a che disciplina devono essere gestiti gli stoccaggi dell’EoW? Ci possono essere depositi intermedi per l’EoW prima dell’utilizzatore finale e che tipo di autorizzazione devono avere questi depositi?
Nel caso in cui le terre e rocce da scavo soggette a piano di utilizzo sono costituite da un riporto fatto di riciclato di macerie (materia prima seconda), possono essere classificate ugualmente “sottoprodotti”, dopo che ne sia accertata la compatibilità ambientale con analisi chimico-fisiche, pur essendo costituite da più del 20% di materiale antropico?
Il quesito nasce dal fatto che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4, Dpr 120/2017, se il riporto è costituito da oltre il 20% di materiale antropico (quindi laterizi, conglomerati cementizi, ecc.) è da considerare un rifiuto, non potendo essere un sottoprodotto.
Però questo sembrerebbe un controsenso, visto che quel riporto è fatto da una materia prima seconda, cioè un ex-rifiuto, che tornerebbe a diventare un rifiuto.