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Consulente ADR e rifiuti: il Ministero ricorda l’obbligo della formazione

Argomenti trattati: Raccolta/trasporto/Adr
Circolare 14 maggio 2024, n. 13921

Commenti e chiarimenti operativi all’applicazione del Dm 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR

Le (nuove) condizioni che consentono l’esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente ADR, stabilite dal Decreto Ministero Trasporti e Infrastrutture (Mit) 7 agosto 2023, oltre a rimanere nel solco tracciato dalla sottosezione 1.8.3.2 ADR, prevedono comunque degli obblighi a carico dei soggetti esentati e, come precisiamo sempre nei nostri corsi di formazione sul tema, la “finestra” di accesso a questa esenzione era, ed è rimasta, molto stretta, con buona pace per i tanti che, tuttora, alla ricerca forsennata della esenzione, si prodigano in “letture” della norma errate.
Tra le puntualizzazioni della Circolare, al punto 1, si legge: “A tal proposito, si precisa che il termine merci pericolose include anche i rifiuti che sono classificati pericolosi per il trasporto”. Questa frase, che appare come un’ovvietà, in realtà costituisce un richiamo, purtroppo ancora, indispensabile: troppo frequenti sono infatti le classificazioni ADR di rifiuti superficiali e sbrigative (fondate solo sulle caratteristiche di pericolo HP, spesso assegnate in modo molto discutibile), effettuate senza tenere conto dei criteri di classificazione stabiliti dalla parte 2 ADR. Inutile dire che le valutazioni qualitative (e poi quantitative) necessarie per accedere alle condizioni per l’esenzione, se fondate su classificazioni errate, conducono a esiti errati.
Lo stesso punto della Circolare precisa che è responsabilità del legale rappresentante dell’impresa valutare se eventuali soggetti terzi rientrino nella definizione di speditore o trasportatore (con i conseguenti obblighi), onere che si attua attraverso contratti dettagliati in tal senso. Un altro utilissimo richiamo perché, troppo spesso, le attività di intermediazione rifiuti trascurano la chiara definizione dei ruoli ai fini ADR.
Viene poi precisato che è possibile avvalersi contemporaneamente di più esenzioni, tra quelle previste, ovviamente sempre restando nei limiti previsti nel Decreto.
I due punti successivi della Circolare chiariscono i casi di esenzione (totale e parziale), spiegando cosa si intenda per “operazione” e come siano da conteggiarsi le operazioni effettuate dall’impresa. Seguono ulteriori precisazioni sui registri previsti dal Decreto agli articoli 4 e 5 per le imprese che, appunto, risultano esentate dall’obbligo di nomina del consulente, nonché sulle spedizioni occasionali già richiamate nell’ADR alla sottosezione 1.8.3.2.
Utili precisazioni inerenti i destinatari di merci pericolose sono quindi riportate al punto 6. I punti 7 ed 8 ribadiscono l’obbligo di formazione e il regime di responsabilità, stabilito dalla norma per ognuna delle diverse figure coinvolte. Richiamo utilissimo, viste le frequenti carenze riscontrate nell’ambito del trasporto dei rifiuti. (Claudio Rispoli)