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Rifiuti accidentalmente pescati, comunicazione all’Ue ogni due anni

Argomenti trattati: Rifiuti pescati in mare
Regolamento di esecuzione 21 gennaio 2022, n. 2022/92/Ue
(Guue 24 gennaio 2022 n. L 15)

Regolamento recante modalità di applicazione della direttiva (Ue) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati

Il Regolamento 21 gennaio 2022 n. 2022/92/Ue è stato modificato dal Regolamento di esecuzione 22 marzo 2024, n. 2024/917/Ue. Le disposizioni soppresse dal nuovo Regolamento sono barrate, quelle inserite sono evidenziate in colore.

Secondo la Commissione Ue, ai fini della verifica del l’efficacia dei regimi istituiti da alcuni Stati membri per il finanziamento alternativo dei costi di raccolta e gestione a terra dei rifiuti accidentalmente raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca, così come del monitoraggio delle modalità con cui i pescherecci contribuiscono a ridurre l’inquinamento da rifiuti nell’ambiente marino, è sufficiente che gli Stati membri comunichino i dati previsti dal regolamento 2022/92/Ue (“Modalità di applicazione della direttiva 2019/883/Ue per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati”) ogni due anni, anziché ogni anno.
A tal fine, il regolamento 2024/917/Ue stabilisce che, a decorrere dal 1º gennaio 2024, gli Stati membri devono provvedere alla comunicazione dei dati per periodi di due anni civili, provvedendo entro 12 mesi dalla fine del secondo anno per il quale sono state raccolte (prima scadenza: 31 dicembre 2026).
Il regolamento 2022/92/Ue, in applicazione della direttiva 2019/883/Ue relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (recepita a livello nazionale dal Dlgs 197/2021), detta le metodologie sui dati di monitoraggio e stabilisce il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati, puntando sulla “coerenza” dei metodi di raccolta dati utilizzati dagli Stati membri con il manuale Eurostat sulle statistiche sui rifiuti.
Per le navi da pesca che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/Ce, provvedimento che ha istituito il sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale (obbligatorio per le navi di stazza pari o superiore 300 tonnellate) recepito in Italia con il Dlgs 195/2006, la raccolta dati può basarsi sulle informazioni fornite in sede di notifica anticipata dei rifiuti (obbligatoria ai sensi della direttiva 2019/883/Ue e del Dlgs 197/2021).
Per quelle che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/59/Ce, la raccolta dei dati deve basarsi su metodi descritti nel manuale Eurostat riguardanti “indagini”, “fonti amministrative o altre fonti” e “procedure di stima statistica”.
Ritenendo la misurazione sia della massa sia del volume dei rifiuti accidentalmente pescati “non sempre possibile o efficace sotto il profilo dei costi”, l’Ue ha deciso di consentire agli Stati membri la possibilità di stimare la massa in funzione del volume o il volume in funzione della massa, “utilizzando una stima della densità dei rifiuti accidentalmente pescati adeguata alle circostanze del caso”. (A.G.)