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231: l’incompatibilità del difensore si estende ai casi in cui la responsabilità amministrativa da reato non sia stata ancora accertata o formalmente contestata

Argomenti trattati: Responsabilità 231

Negli anni, la tematica afferente alla necessaria predisposizione di adeguati, efficaci, completi ed effettivi modelli di organizzazione e gestione aziendale nonché al loro contenuto ha assunto una rilevanza sempre più predominante nell’ottica, di indubbio interesse, di giungere ad una dichiarazione di esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente per il reato commesso, nel suo interesse o vantaggio, da un soggetto qualificato operante al suo interno.
Con la sentenza in commento nel ribadire, infatti, come, a questi fini, l’ente debba costituirsi in giudizio e farsi tecnicamente rappresentare da un procuratore speciale nominato da colui che ne abbia il potere di rappresentanza, la Corte giunge a ritenere come il vincolo di immedesimazione esistente tra il soggetto collettivo ed il proprio legale rappresentante debba dirsi interrotto tutte le volte in cui in capo a quest’ultimo risulti addebitato, sebbene in via provvisoria, un reato presupposto dal quale sia ragionevole far discendere, sulla base dell’impianto accusatorio, la contestazione dell’illecito amministrativo a carico dell’ente, anche se tale non sia stata ancora formalizzata e/o resa nota alle parti.