Produttore iniziale: quello giuridico può occuparsi della gestione commerciale. A stabilirlo è il contratto con quello materiale
Quesito numero 1598
Alla luce della definizione di “produttore del rifiuto” data dall’articolo 183 comma 1 lettera f) del “Codice ambientale” in cui si indica come tale “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale detta produzione sia giuridicamente riferibile”, si domanda se sia lecito per un soggetto identificabile quale produttore giuridico di rifiuto detenere il rapporto commerciale con l’impianto di recupero/smaltimento del rifiuto medesimo.
Il dubbio nasce dal fatto che, in tale situazione, la struttura formale di gestione del rifiuto desumibile dal formulario (in cui il produttore del rifiuto è identificato dal produttore materiale e il produttore giuridico non compare) non coincide con la gestione commerciale del rifiuto medesimo e, in alcuni casi, è emersa la richiesta di identificare il produttore giuridico del rifiuto quale intermediario.
A parere di chi scrive, un produttore giuridico del rifiuto può avere diritto, ovviamente in accordo col produttore materiale, di gestire il rapporto con l’impianto di destino e questo non lo configura come intermediario, perché sostanzialmente ciò significherebbe intermediare se stesso. Tuttavia si chiede la vostra opinione in merito e se vi sia un modo opportuno di compilazione/annotazione del formulario in un caso simile.
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