Le nuove regole antincendio per stoccaggi e trattamento rifiuti in vigore dal 9 novembre 2022. No per inerti e radioattivi
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti
(*) Gli allegati sono reperibili in Reteambiente – Osservatorio di normativa ambientale (www.reteambiente.it).
Con Dm Interno 26 luglio 2022 (in vigore dal 9 novembre 2022) sono state approvate specifiche disposizioni tecniche per la prevenzione incendi negli impianti di stoccaggio rifiuti. Le regole, dettagliate nell’allegato 1 del decreto, si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti (esclusi i rifiuti inerti e radioattivi) nonché ai centri di raccolta di superficie superiore a 3.000 m2. Sono esclusi i depositi temporanei così come definiti dalla Parte IV del Dlgs 152/2006.
Le norme tecniche si applicano alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. Per queste ultime l’adeguamento alle nuove regole dovrà avvenire entro cinque anni dall’entrata in vigore del provvedimento. Il decreto, fatta salva la possibilità di applicare la disciplina di cui all’allegato 1, non comporta invece adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso, siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle autorità competenti o che siano in regola con gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del Dpr 151/2011 (regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi).
Le disposizioni contenute nell’allegato 1 del decreto recano dunque la disciplina per la classificazione degli impianti, per la definizione delle aree di stoccaggio, per la valutazione del rischio antincendio e per la strategia antincendio e trovano applicazione in combinazione con le norme tecniche di cui all’allegato 1 del Dm 3 agosto 2015 (cd. Codice di prevenzione incendi).
Il provvedimento definisce inoltre le procedure operative per l’applicazione delle regole tecniche nel caso di interventi di modifica o ampliamento di impianti e stabilimenti di stoccaggio rifiuti esistenti. In tali ipotesi le norme si applicano a condizione che le misure antincendio già in essere nella parte dell’attività non interessata dall’intervento siano compatibili con le opere da realizzare. Qualora non sussistano tali condizioni continuano a trovare applicazione le “pertinenti norme tecniche di prevenzione incendi” e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui al Dlgs 139/2006 (recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). In tal caso è fatta salva la possibilità di applicare all’intera attività le disposizioni di cui all’allegato 1 del decreto.
L’articolo 4, infine, stabilisce le regole per l’impiego dei prodotti per uso antincendio. Questi ultimi devono essere identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto e accettati dal responsabile dell’attività ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione. Tra gli ulteriori requisiti l’utilizzo del prodotto in modo conforme all’uso previsto e la rispondenza alle prestazioni richieste. (I.M.)
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