La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
A fronte dell’entrata in vigore del nuovo modello unico per gli spurghisti ex articolo 230, comma 5, Dlgs 152/2006 si chiede come, secondo voi, debba essere correttamente compilato il nuovo documento unico di trasporto rifiuti per i Codici Eer 20.03.04 e 20.03.06 (allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021) quando uno o più trasporti ai quali si riferisce il modello, vengano effettuati presso un soggetto X per nome e per conto di un intermediario senza detenzione. Si pensa alla voce “annotazioni” del campo 2, per analogia e similitudine a quanto avviene per il formulario, al fine di tracciare correttamente il trasporto di tali rifiuti facendo, di fatto, riportare sullo stesso l’annotazione di intermediazione.
Si chiede di sapere se, presso i centri di raccolta in gestione alla nostra azienda, è possibile far conferire alle Utenze non domestiche (Und) il rifiuto toner (Codice Eer 080318).
Il Dm 8 aprile 2008, con il quale sono autorizzati gli ecocentri in nostra gestione, non prevede la possibilità che le Und conferiscano tale Codice Eer mentre il Dlgs 116/20 prevede tale Cer fra i rifiuti urbani.
Si chiede di conoscere la Vostra opinione riguardo all’applicabilità del comma 5 dell’articolo 258, Dlgs 152/2006 relativamente all’omissione della presentazione della denuncia annuale rifiuti. Il dubbio nasce perché il suddetto comma 5 fa riferimento al comma 1 del medesimo articolo 258, e recita “nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4 …omissis… sarà applicabile la più contenuta sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1550 euro …omissis… nonché nei casidi mancato invioalle autorità competenti …omissis”. Mentre appare evidente l’applicabilità in tutti i casi di “informazioni” incomplete o inesatte (sempre che si possa correttamente risalire a quanto mancante o non esattamente indicato) il dubbio rimane nel caso di mancata trasmissione del Mud, anche se la frase “mancato invio alle autorità competenti” farebbe ragionevolmente intendere una completa omissione. Sempre rifacendosi al comma 1 dell’articolo 258, nel caso in cui la denuncia fosse presentata oltre i sessanta giorni previsti per un invio tardivo, quali sanzioni sarebbero applicate ed in che misura.
In caso di modifica non sostanziale di un progetto già autorizzato, di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del Dlgs 152/2006, che non comporta impatti ambientali significativi e negativi, la procedura di verifica preliminare di cui al comma 9, per individuare l’eventuale procedura da avviare, è facoltativa o obbligatoria?
Un’azienda iscritta in categoria 3-bis dell’Albo nazionale Gestori ambientali per il trasporto e/o installazione di Raee Domestici (quindi con Codici Eer appartenenti al Capitolo 20), può conferire i rifiuti solamente ai centri di accolta (oltre che a eventuale luogo di raggruppamento) o anche a impianti di recupero di rifiuti autorizzati ai sensi dell’articolo 208, Dlgs 152/2006?
Un’Azienda iscritta all’Albo nazionale Gestori ambientali in categoria 4 e/o 5, può ancora trasportare determinati codici del Capitolo 20 esclusivamente dalle piazzole/centro di raccolta all’impianto finale? Si pone questo quesito perché fino a metà del 2021 alcune Sezioni Regionali (non tutte), scrivevano espressamente questa prescrizione nei provvedimenti autorizzativi, poi hanno smesso di indicarla.