Confermato il divieto di declassificazione dei rifiuti tramite miscelazione
La massima
I Giudici ricordano il divieto previsto dall’articolo 184, comma 5-ter, Dlgs 152/2006, ossia che “La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto”. Ritengono quindi che trovi riscontro nella disposizione regionale impugnata che prevede che non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute dai rifiuti in ingresso. (C.K.)
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