Mud: il ritardo oltre i 60 giorni equivale a omissione (anche in termini sanzionatori)
Quesito numero 1588
Si chiede di conoscere la Vostra opinione riguardo all’applicabilità del comma 5 dell’articolo 258, Dlgs 152/2006 relativamente all’omissione della presentazione della denuncia annuale rifiuti. Il dubbio nasce perché il suddetto comma 5 fa riferimento al comma 1 del medesimo articolo 258, e recita “nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4 …omissis… sarà applicabile la più contenuta sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1550 euro …omissis… nonché nei casidi mancato invioalle autorità competenti …omissis”. Mentre appare evidente l’applicabilità in tutti i casi di “informazioni” incomplete o inesatte (sempre che si possa correttamente risalire a quanto mancante o non esattamente indicato) il dubbio rimane nel caso di mancata trasmissione del Mud, anche se la frase “mancato invio alle autorità competenti” farebbe ragionevolmente intendere una completa omissione. Sempre rifacendosi al comma 1 dell’articolo 258, nel caso in cui la denuncia fosse presentata oltre i sessanta giorni previsti per un invio tardivo, quali sanzioni sarebbero applicate ed in che misura.
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