Le responsabilità per omessa bonifica nelle vicende societarie e fallimentari
La responsabilità per i reati di omessa bonifica (contravvenzione di cui all’articolo 257 Dlgs 152/2006 e delitto di cui all’articolo 452-terdecies c.p.) assume caratteri particolari nell’ipotesi in cui l’omissione sia posta in essere da un soggetto collettivo attraverso i suoi organi rappresentativi. La giurisprudenza ha esaminato tale versante distinguendo la responsabilità penale per l’omessa bonifica dal profilo delle conseguenze amministrative e civilistiche, con il recente ampliamento della responsabilità del curatore fallimentare per atti riferibili alla sua diretta gestione.
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