La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Nell’ambito di un’attività industriale sono acquistati prodotti chimici forniti in imballaggi. Dopo l’utilizzo, gli imballaggi vuoti sono inviati a recupero/smaltimento presso impianti terzi autorizzati. In un’ottica di sostenibilità e riduzione dei rifiuti, coerente con la politica di economia circolare, si chiede se tali imballaggi, possono essere sottoposti a lavaggio all’interno del sito, in una stazione dedicata, autorizzata con modifica non sostanziale di Aia, per poi essere reimpiegati in sito per trasportare internamente merci o per confezionare rifiuti liquidi destinati allo smaltimento esterno?
Tale operazione sarebbe intesa come operazione di recupero e/o preparazione all’utilizzo? In alternativa, qualora tali imballaggi dopo l’utilizzo non siano da noi ripuliti, non considerandoli “rifiuto”, fossero spediti (con Ddt e contratto ad hoc), presso un impianto terzo, autorizzato per “… attività di lavaggio, di automezzi, cisterne ed altre attrezzature…”, e questo, dopo il lavaggio, li riconsegnasse (con DDT) allo speditore, puliti e dotati di certificato di avvenuto lavaggio, tracciando anche il imballaggio con etichettatura di avvenuto lavaggio, sarebbe una operazione corretta ai sensi della normativa?
Una società d’intermediazione può tenere contemporaneamente più registri di carico e scarico rifiuti oppure il registro deve essere uno ed uno soltanto per tutta l’attività?
Attività di autodemolizione con autorizzazione provvisoria rilasciata dal Comune. Richiesta di autorizzazione definitiva (anche per i rifiuti speciali non pericolosi), attualmente in Conferenza di Servizi in fase conclusiva, in attesa del nulla osta regionale di assoggettabilità a Via.
In riferimento alla pronuncia della Corte Costituzionale 7 ottobre 2021, n. 189, di illegittimità costituzionale (a far data 29 aprile 2006), dell’articolo 6, comma 2, lettere b) e c), quest’ultima limitatamente al riferimento alla lettera b), Lr Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) si chiede se l’autorizzazione ex articolo 208, Dlgs 152/2006 può essere rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, ottenuto il nulla osta regionale di assoggettabilità a Via, oppure, occorra attivare il trasferimento conclusivo (rilascio autorizzazione definitiva ex articolo 208 Dlgs, 152/2006) alla Regione Lazio? E come?
Inoltre, tutte le autorizzazioni (autodemolizioni) rilasciate dai Comuni sono ancora valide, oppure, necessitano, per l’esercizio, dell’autorizzazione Regione Lazio?
Gestione di un rifiuto Codice Eer 190801 da impianti di trattamento di acque reflue urbane.
Premesso che secondo quanto previsto dalla lettera C, Tabella 5, Articolo 7-quinquies, Dlgs 36/2003 (come modificato dal Dlgs 121/2020), in discarica per rifiuti non pericolosi sono ammessi senza osservare il limite del DOC i rifiuti identificati dal Codice Eer 190801-190802, purché derivanti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, si chiede di sapere se tale esclusione è valida anche per un impianto di stoccaggio che attiva una omologa del Codice Eer 190801 presso una discarica per non pericolosi, il quale riceve il medesimo rifiuto da un unico produttore che gestisce diversi impianti di trattamento delle acque reflue urbane (di cui si conosce il processo produttivo) effettuando nella propria piattaforma solo il D15/ D13 (raggruppamento).