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Biometano da rifiuti: diventa End of Waste se rispetta il Dm 2 marzo 2018

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 – Stralcio articolo 24
(So alla Gu 30 novembre 2021 n. 285)

Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

Diventa un “End of Waste” il biometano prodotto dai rifiuti se rispetta le caratteristiche previste dall’articolo 3, Dm 2 marzo 2018 (sulla promozione del biometano e dei biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti). Ora l’articolo 24, comma 2, Dlgs 199/2021 lo collega con il “Codice ambientale”. Quindi, non è più necessario attendere i tempi per l’adozione di un apposito provvedimento “end of waste” da parte del Ministero della transizione ecologica perché i criteri da usare per conseguire la cessazione dello stato di rifiuto sono quelli previsti dal citato Dm 2 marzo 2018, che all’articolo 3 indica i parametri per misurare qualità e sostenibilità del biometano, con riferimento alle norme tecniche UNI/TS 11567 e UNI/TR 11537:2016. Sarà, dunque, meno complicato ottenere un’autorizzazione per far sì che il gas generato dalla fermentazione di rifiuti organici e fanghi smetta di essere un rifiuto e sia un prodotto a tutti gli effetti.
Il Dlgs 199/2021 recepisce la direttiva sulle energie rinnovabili 2018/2021 (cd. “Red II”), è entrato in vigore il 15 dicembre 2021. Ora il decreto definisce il “biometano” come il “combustibile” ottenuto “dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l’immissione in rete gas”.
Il biometano è “avanzato” se viene prodotto dalle cd. “materie prime double counting”. Nell’allegato VIII, parte A, Dlgs 199/2021, tra tali materie figurano anche i rifiuti organici e i fanghi di depurazione. Si tratta di quelle materie utilizzate per produrre biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati e che, per il conseguimento delle quote di produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, forniscono un contributo che è considerato il doppio del loro contenuto energetico (articolo 39, commi 1 e 2).
La strategia “end of waste” sul biometano attua le misure del PNRR in tema di energia da fonti rinnovabili e prosegue il percorso di crescita sostenibile del Paese, nell’ottica degli obiettivi Ue di decarbonizzazione del sistema energetico (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 e cessazione al 2050 come previsto dal Regolamento Ue 2021/1119 sulla neutralità climatica). Ammonta a 1,92 miliardi di euro il plafond reso disponibile dal PNRR (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4) per potenziare gli impianti esistenti per il biometano e crearne di nuovi, per la gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici e per acquistare trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano. Un decreto del Ministro della Transizione ecologica è previsto entro il 16 marzo 2022 per disciplinarne l’erogazione.
(Paola Ficco)