Imballaggi lavati: se c’è la “certezza oggettiva del riutilizzo” non sono rifiuti
Quesito numero 1551
Nell’ambito di un’attività industriale sono acquistati prodotti chimici forniti in imballaggi. Dopo l’utilizzo, gli imballaggi vuoti sono inviati a recupero/smaltimento presso impianti terzi autorizzati. In un’ottica di sostenibilità e riduzione dei rifiuti, coerente con la politica di economia circolare, si chiede se tali imballaggi, possono essere sottoposti a lavaggio all’interno del sito, in una stazione dedicata, autorizzata con modifica non sostanziale di Aia, per poi essere reimpiegati in sito per trasportare internamente merci o per confezionare rifiuti liquidi destinati allo smaltimento esterno?
Tale operazione sarebbe intesa come operazione di recupero e/o preparazione all’utilizzo? In alternativa, qualora tali imballaggi dopo l’utilizzo non siano da noi ripuliti, non considerandoli “rifiuto”, fossero spediti (con Ddt e contratto ad hoc), presso un impianto terzo, autorizzato per “… attività di lavaggio, di automezzi, cisterne ed altre attrezzature…”, e questo, dopo il lavaggio, li riconsegnasse (con DDT) allo speditore, puliti e dotati di certificato di avvenuto lavaggio, tracciando anche il imballaggio con etichettatura di avvenuto lavaggio, sarebbe una operazione corretta ai sensi della normativa?
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