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Tariffa puntuale (Tarip), ha natura privatistica e decide il giudice ordinario

Argomenti trattati: Tassa/tariffa
Ordinanza 29 aprile 2021, n. 11290

La massima
In linea coerente con la natura di tariffa avente natura di corrispettivo del servizio goduto è la disposizione regolamentare che devolve alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative alla tariffa puntuale. La scelta da parte di un Comune di adire il Giudice ordinario fra l’altro conferma la volontà da parte dello stesso di delineare il sistema normativo della cd. tariffa corrispettivo in termini assolutamente alternativi alla Tari avente natura tributaria.
L’ordinanza 29 aprile 2021, n. 11290 si inserisce in un’evoluzione della normativa in tema di servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, e di qualificazione della natura dei relativi costi, che può dirsi ormai aver trovato, per quanto in questa sede rileva, un duplice approdo: l’uno (Cassazione 7 maggio 2020 n. 8631) che afferma la natura privatistica della tariffa integrata ambientale (c.d. Tia2) di cui all’articolo 238 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152; l’altro, viceversa, relativo all’affermata natura tributaria della tassa rifiuti (cd. Tari), introdotta, in origine, quale componente della imposta unica municipale (Iuc), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. (C.K.)