Rifiuti n. 295
giugno 2021
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1511 Albo: la bonifica della categoria 9 è relativa solo ai siti contaminati e non alla pulizia delle cisterne

Le attività di pulizia di cisterne di gasolio (aspirazione fondami, rimozione morchie, lavaggio pareti interne del serbatoio e del passo d’uomo con lancia ad alta pressione e aspirazione finale dei liquami prodotti), sono da intendersi come attività di “bonifica”, per cui alle aziende che effettuano tali operazioni è richiesta l’iscrizione nella categoria 9 dell’Albo nazionale Gestori ambientali (in aggiunta all’iscrizione in categoria 5 per il trasporto dei rifiuti raccolti) oppure possono essere assimilate alle comuni attività di pulizia di cisterne di altro tipo (es. vasche per reflui civili, disoliatori ecc.), per cui alle aziende esecutrici di tali servizi è richiesta solamente l’iscrizione nella categoria 5 dell’Albo per l’effettuazione delle operazioni di trasporto dei rifiuti raccolti?
Il produttore dei rifiuti derivanti dalle attività di pulizia sopra citate (e da riportare sul FIR) è da individuarsi nel soggetto che effettua l’attività di pulizia oppure nel committente/utilizzatore della cisterna?

a cura di Paola Ficco

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1512 Impianti mobili: per la triturazione e la deferrizzazione devono essere autorizzati

Si chiede di sapere se un impianto mobile consistente in frantumatore con deferrizzatore, non autorizzato al trattamento dei rifiuti ex articolo 208 comma 15, possa essere utilizzato in un cantiere di demolizione di un fabbricato per operare la riduzione volumetrica di rifiuto inerte da demolizione (codice EER 170101 – cemento con armature). Nel dettaglio, quindi, si intenderebbe frantumare e deferrizzare in cantiere il cemento ottenuto dalla demolizione (rifiuto Eer 170101) e conferire ad impianto esterno il rifiuto di pezzatura ridotta ottenuto, mantenendo il codice Eer 170101 per il cemento e attribuendo il codice Eer 170405 al ferro d’armatura separato.
A seguito della lettura delle linee guida SNPA sulle modalità operative per la gestione e il controllo dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione del 29 novembre 2016, in merito agli impianti mobili (sez. 11.6), dove la deferrizzazione è espressamente citata come azione di “separazione della frazione estranea” si ritiene che l’utilizzo di un frantumatore con deferrizzatore può essere utilizzato per operare la sola riduzione volumetrica del rifiuto e separazione delle frazioni estranee, non considerando tale attività una gestione di rifiuti, e non necessita di titoli autorizzativi al trattamento del rifiuto.

a cura di Paola Ficco

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1513 Intermediazione, quella doppia non è consentita

Una stazione appaltante ha aggiudicato una gara per il servizio di recupero e trasporto in ambito comunitario dei rifiuti prodotti nei propri impianti. L’aggiudicatario della gara è un intermediario italiano, iscritto alla categoria 8 dell’Albo gestori, che ha comunicato di effettuare il servizio di recupero presso un impianto estero, mediante un contratto con un altro intermediario italiano, anch’esso iscritto alla categoria 8 dell’Albo che, a sua volta, ha un contratto con l’impianto di destino per il servizio di recupero rifiuti. Si pone, quindi, il dubbio se sia possibile la doppia intermediazione di rifiuto: produttore-intermediario-intermediario-impianto di recupero. Tale quesito si pone anche nel caso l’impianto di destino sia collocato sul territorio italiano.

a cura di Paola Ficco

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1514 Recupero: l’R12 non consente la ripresa dei rifiuti dal deposito temporaneo per un altro R12

Gestione delle doppie lavorazioni all’interno di un impianto. Nel dettaglio: un impianto è autorizzato alla lavorazione in R12 di catalizzatori in ingresso con Codice Eer 160801. In esito alla lavorazione derivano vari codici, tra cui il Codice Eer 160122 (cavi) che vengono caricati in deposito temporaneo. Può succedere, tuttavia, che, al fine di ottimizzare il recupero, l’impianto abbia necessità di riprendere in carico tali rifiuti raggruppati in deposito temporaneo (Codice 160122) per sottoporli nuovamente a lavorazione in R12 e ricavarne due altri Codici Eer differenti. Si chiede se è possibile effettuare questa doppia operazione di R12. In caso affermativo, si chiede se è corretto scorporare dal computo dei rifiuti prodotti dall’impianto, quelli in esito alla prima lavorazione in R12, cioè il Codice Eer 160122, onde evitare di effettuare un doppio calcolo?

a cura di Paola Ficco

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1515 Registro: il peso va corretto – nelle annotazioni – con quello accertato dal destinatario

Da un confronto con gli organi di controllo è emersa la questione che nel registro di carico e scarico devono essere riportate le quantità presunte (in mancanza di sistema di pesatura), successivamente, in fase di scarico, nelle annotazioni dovrà essere riportata la quantità accertata da destinatario (esiste un riferimento normativo?).
Relativamente al Mud, come risposto da Ecocerved, nella dichiarazione dovranno poi essere riportate le quantità effettivamente accertate.
Ne consegue che i dati riportati nel Mud non corrisponderanno ai dati riportati nei movimenti di carico e scarico e l’elaborazione degli stessi non potrà essere scaricata dal gestionale poiché carici e scarichi dovranno essere tutti rettificati in relazione ai pesi accertati dal destinatario.
Si chiede pertanto se a vostro parere vi è una diversa interpretazione o indirizzo.

a cura di Paola Ficco

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1516 Registro: il produttore con meno di dieci dipendenti deve annotare (se li produce) solo i pericolosi

Il Dlgs 116/2020 ha esonerato dall’obbligo di tenuta del registro di carico scarico, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. La domanda è la seguente: azienda con meno di dieci dipendenti, produttore di rifiuti pericolosi e non pericolosi, deve indicare sul registro solo i pericolosi o anche i non pericolosi?

a cura di Paola Ficco

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1517 Rifiuti urbani indifferenziati: se vanno al recupero non sono previsti accordi regionali, ma il ricorso all’impiantistica idonea più vicina

Si chiede se per l’avvio a recupero di rifiuti urbani non differenziati in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti sono necessari gli accordi regionali di cui all’articolo 182, comma 3, Dlgs 152/2006.

a cura di Paola Ficco

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