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Sottoprodotti di origine animale (Soa): nuovi controlli e sanzioni

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24
(Gu 5 marzo 2021 n. 47)

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Dal 19 marzo 2021 è in vigore l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Ue 2017/625 in materia di controlli (anche) sui sottoprodotti di origine animale provenienti da altri Stati membri dell’Ue. Infatti, attraverso l’adozione del Dlgs 2 febbraio 2021, n. 23 l’Italia si è dotata di un sistema di controllo e di relative sanzioni, in caso di inottemperanza (in questa Rivista n. 292 aprile 2021).
Ai sensi del presente Dlgs 2 febbraio 2021, n. 24 vengono istituiti dei posti di controllo frontalieri del Minsalute che controllino, tra le altre, le partite di sottoprodotti di origine animale (Soa) destinati all’importazione in Ue.
Per ciascuna partita di animali e merci l’operatore responsabile della partita, prima dell’arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo Traces la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata. Nel caso di controlli ufficiali su animali e merci effettuati che prevedano campionamenti, analisi, prove o diagnosi deve essere assicurato all’operatore responsabile della partita il diritto ad una controperizia, a spese dell’operatore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35 del Regolamento Ue 2017/625. (C.K.)