La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Una Società possiede una piattaforma di smaltimento rifiuti speciali, costituita da un impianto di trattamento chimico fisico (D9) e discarica per rifiuti speciali non pericolosi (D1), autorizzata con un’unica Aia, nella quale vengono accettati rifiuti liquidi in operazione D9. Dal trattamento di tali rifiuti vengono prodotti:
• un refluo liquido, che previa caratterizzazione, viene smaltito in un impianto idoneo autorizzato;
• un rifiuto solido, che sempre previa caratterizzazione, viene smaltito in discarica con operazione D1, tramite movimentazione interna.
La Regione chiede il pagamento del tributo speciale su tali rifiuti smaltiti in discarica in D1, derivati dal trattamento chimico fisico D9, anche se l’impianto che ha accettato i rifiuti non si è rivalso sul cliente per il pagamento di tale tributo speciale, configurandosi come nuovo produttore del rifiuto.
Quindi in conclusione l’impianto dovrebbe fatturare a se stesso il tributo speciale da versare poi alla Regione, si chiede pertanto se è legittima tale richiesta.
Alla luce delle criticità legate allo smaltimento dei fanghi di depurazione prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane – Cer 190805 – si viene spesso a concretizzare una prolungata giacenza del fango nel deposito temporaneo e/o direttamente nei letti di essiccamento. Conseguentemente, in particolari condizioni climatiche e quindi per il solo effetto del naturale processo di evaporazione del contenuto d’acqua nel fango, si determina spesso una significativa differenza tra il peso registrato nell’operazione di carico alla data dell’effettiva produzione del rifiuto e il peso misurato allo strumento di pesatura del depuratore, del medesimo quantitativo, e registrato come scarico alla data del trasporto verso l’impianto di recupero/smaltimento. Quest’ultimo valore è quello inserito nel FIR e, pertanto, non è corrispondente al peso registrato nell’operazione di carico.
Come deve essere gestita tale differenza in peso, anche al fine di non determinare giacenze inesistenti?
Il quantitativo di fango “evaporato” può essere registrato come “operazione di smaltimento D9” esercitato presso il depuratore? O piuttosto, in tali circostanze si deve registrare, di volta in volta, il movimento di scarico in “D9” di tutto il fango prodotto e, solo all’atto delle operazioni di trasporto e conferimento, registrare un nuovo movimento di carico e contestuale scarico? Quale altra soluzione può essere esercitata?
Il depuratore (acque reflue prodotte da agglomerato urbano) deve essere espressamente autorizzato per le eventuali operazioni in D9?
Alla luce di quanto stabilito dall’articolo 190, comma 6, Dlgs 152/2006 il quale stabilisce che “i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA” e di quanto disposto dal Dm Ministero dell’ambiente 2 maggio 2006, articolo 1, comma 2 (Gazzetta ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006), è corretto dire che considerato l’articolo 8, legge 18 ottobre 2001, n. 203 che ha abolito l’obbligo di vidimazione per i registri Iva, tale obbligo si intende soppresso anche per i registri di carico e scarico rifiuti?