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Liquami depositati sul suolo: è abbandono di rifiuti

Argomenti trattati: Abbandono
Sentenza 27 maggio 2019, n. 23148

La massima
La “fertirrigazione”, intesa come pratica idonea a sottrarre il deposito delle deiezioni animali alla disciplina dei rifiuti, richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento nonché l’adeguatezza quantitativa/qualitativa degli effluenti, dei tempi e delle modalità di distribuzione al tipo e al fabbisogno di tali coltivazioni; in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo.
Le attività idonee a sottrarre i rifiuti dalla relativa disciplina ordinaria (e dalle correlate ipotesi di reato), in quanto integranti un’eccezione alla regola, devono essere dimostrate dalla parte che vi abbia interesse.
(Fattispecie: tre metri cubi di letame erano stati posizionati direttamente sul terreno nudo, senza alcuna impermeabilizzazione atta ad evitare la dispersione degli effluenti liquidi nell’ambiente circostante; l’imputato in giudizio non ha assolto in alcun modo l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni previste per la destinazione alla fertirrigazione di tali deiezioni.). (A.G.)