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Gessi di defecazione da fanghi di depurazione

Argomenti trattati: Fanghi

Quesito numero 1341

Sulla base dell’attuale formulazione dell’articolo 41 Legge 130/2018 (“decreto Genova”), risulta che l’utilizzo agronomico dei fanghi sia consentito se rispettati, congiuntamente i limiti “classici” dell’Allegato 1B, Dlgs 99/1992 e i limiti “aggiuntivi” di cui al nuovo articolo 41 citato.

Poiché:
– la lettera m) al punto 16.1.2 dell’Allegato 1 – Suballegato 1 del Dm 5 febbraio 1998 chiarisce che “i fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all’allegato IB del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99”;
– il punto 13 del punto 2 dell’Allegato 2 – Ammendanti, Dlgs 75/2010 richiede che i fanghi utilizzati per la produzione di ammendante compostato con fanghi debbano intendersi “quelli di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99” (ovviamente con l’introduzione del limite sul PCB nelle more della revisione del Dlgs 99/1992);
– i punti 21 e 22 del punto 2 dell’Allegato 3 – Correttivi, Dlgs 75/10 non prevede particolari caratteristiche in ingresso dei fanghi eventualmente utilizzati per la produzione di gessi di defecazione e carbonati di calcio di defecazione;
si ritiene che, visto che la legge 130/2018 ha soltanto aggiunto alcuni parametri per l’utilizzo agronomico, i limiti aggiuntivi non valgano per compostaggio e produzione di gessi di defecazione. Si chiede se tale lettura è condivisibile.