Rifiuti n. 269
febbraio 2019
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1339 Autorizzazioni: quantità, tipologie e operazioni assentite sono vincolanti e non ammettono compensazioni

L’articolo 208, Dlgs 152/2006 prevede che nelle autorizzazioni dei rifiuti vadano indicati per ciascun tipo di operazione autorizzata i quantitativi di rifiuti da autorizzare. In aggiunta, la specifica normativa regionale dettaglia la richiesta prevedendo che “Devono essere indicati i codici Cer, le quantità massime lavorabili presso l’impianto nella totalità (divise in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi) e per tipologia merceologica”.

Si chiede di sapere se, ai fini autorizzativi, risulti vincolante il solo quantitativo totale massimo autorizzato o, al contrario, siano vincolanti anche i quantitativi suddivisi tra pericolosi e non pericolosi o per tipologia e operazione autorizzata.

a cura di Paola Ficco

Leggi la risposta

1340 Rifiuto, dipende tutto dal “disfarsi”

Un riparatore di macchine industriali si trova a conservare pezzi funzionanti di alcuni macchinari al fine di utilizzarne in altre riparazioni. Questo rischia di configurarsi come un recupero di rifiuti non autorizzato oppure si può parlare di non rifiuto od occorre rifarsi al concetto di sottoprodotto?

a cura di Paola Ficco

Leggi la risposta

1341 Gessi di defecazione da fanghi di depurazione

Sulla base dell’attuale formulazione dell’articolo 41 Legge 130/2018 (“decreto Genova”), risulta che l’utilizzo agronomico dei fanghi sia consentito se rispettati, congiuntamente i limiti “classici” dell’Allegato 1B, Dlgs 99/1992 e i limiti “aggiuntivi” di cui al nuovo articolo 41 citato.

Poiché:
– la lettera m) al punto 16.1.2 dell’Allegato 1 – Suballegato 1 del Dm 5 febbraio 1998 chiarisce che “i fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all’allegato IB del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99”;
– il punto 13 del punto 2 dell’Allegato 2 – Ammendanti, Dlgs 75/2010 richiede che i fanghi utilizzati per la produzione di ammendante compostato con fanghi debbano intendersi “quelli di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99” (ovviamente con l’introduzione del limite sul PCB nelle more della revisione del Dlgs 99/1992);
– i punti 21 e 22 del punto 2 dell’Allegato 3 – Correttivi, Dlgs 75/10 non prevede particolari caratteristiche in ingresso dei fanghi eventualmente utilizzati per la produzione di gessi di defecazione e carbonati di calcio di defecazione;
si ritiene che, visto che la legge 130/2018 ha soltanto aggiunto alcuni parametri per l’utilizzo agronomico, i limiti aggiuntivi non valgano per compostaggio e produzione di gessi di defecazione. Si chiede se tale lettura è condivisibile.

Leggi la risposta

1342 Classificazione: per il “Pop waste” è prudente fare un ragionamento

Per un rifiuto contenente PCB superiori a 50mg/kg (Reg. POP’s), al fine dell’attribuzione delle HP è corretto prendere in considerazione l’H373 solo se superiore al 10% quindi per un rifiuto contenente PCB < 10% non attribuire HP5 e indicare come “caratteristica di pericolo” “POP waste” oppure i limiti del regolamento POP’s devono essere interpretati come “specifici” se PCB > 50mg/kg –> H373 –> rifiuto HP5.

a cura di Claudio Rispoli

Leggi la risposta

1343 Caratteristiche di pericolo: quante verificarne

Per rifiuti con codice EER che indica una precisa caratteristica di pericolo (es.100315* schiumature infiammabili o che rilasciano a contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose) risulta corretta, al fine della caratterizzazione analitica, la verifica della sola caratteristica HP3?

a cura di Claudio Rispoli

Leggi la risposta

1344 Toc (carbonio organico totale) in campioni di rifiuti: la determinazione

Ad oggi non è disponibile un metodo Uni En per la determinazione del contenuto di carbonio elementare in fanghi e rifiuti, tuttavia esiste uno standard tedesco, la norma DIN 19539.
Si può quindi affermare che un laboratorio di prova che determini il parametro Toc sottraendo la frazione di carbonio elementare determinata sul campione secondo la procedura descritta nella norma DIN 19539 stia operando in conformità alle norme Uni En 13137:2002 e Uni En 15936:2012?
La norma Uni En 13137:2002 (citata nel Dm 27 settembre 2010 anche se ritirata senza sostituzione) prevede che “Quando presente, il carbonio elementare, i carburi, i cianuri, i cianati, gli isocianati, gli isotiocianati e i tiocianati sono determinati come carbonio organico utilizzando i metodi descritti nella presente norma. Un’interpretazione del valore misurato può quindi essere problematica nei casi in cui il rifiuto contenga livelli rilevanti dei componenti summenzionati. Se necessario, tali componenti devono essere determinati separatamente mediante un idoneo procedimento validato ed essere registrati nel rapporto di prova”. Identica dizione è riportata nella norma Uni En 15936:2012 che probabilmente andrà a rimpiazzare la Uni En 13137:2002.

a cura di Claudio Rispoli

Leggi la risposta