Il piano di emergenza interno previsto dal Decreto Sicurezza: quali responsabilità per l’impresa?
La legge 1º dicembre 2018, n. 132 in sede di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. Decreto Sicurezza) vi ha aggiunto l’articolo 26-bis, che prevede per i gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna e di trasmettere al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna all’impianto, senza però alcun coordinamento con il rapporto con il piano di emergenza interna ed il piano di emergenza esterna previsti, rispettivamente, dagli articoli 20 e 21 del Dlgs 105/2015 (“Attuazione della direttiva 2012/18/Ue relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” c.d. “Seveso III”). Anche se la norma non prevede alcuna sanzione per l’inosservanza degli obblighi di nuova introduzione, la loro violazione può incidere sulla responsabilità degli enti prevista dal Dlgs 231/2001 ed assumere rilevanza ai fini della valutazione della colpa nei reati ambientali causati da negligenza ed omissione di cautele doverose, pur restando problematico.
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