Traffico illecito: anche l’omissione conosce il concorso
La massima
Rifiuti – Articolo 256, commi 1 e 3, Dlgs 152/2006 – Condotta omissiva del soggetto in capo al quale è ascrivibile l’obbligo giuridico di impedire la commissione del reato – Reato di gestione di rifiuti non autorizzata – Configurabilità – Articolo 110 C.p. – Concorso nel reato – Applicabile
Il reato di gestione di rifiuti non autorizzata, di cui all’articolo 256 commi 1 e 3, Dlgs 152/2006, può essere contestato anche a carico di soggetti che, estranei all’attività di gestione menzionata, abbiano concorso, con la loro omissione, alla realizzazione delle fattispecie incriminatrici purché, in capo agli stessi, sia ascrivibile un obbligo giuridico di impedire la commissione del reato. L’istituto di cui all’articolo 110 C.p., infatti, applicabile anche ai reati ambientali previsti e puniti dal Codice ambientale e dal Libro II Titolo VI bis C.p., consente di estendere l’area di punibilità sino a ricomprendere soggetti che, pur non direttamente destinatari della normativa ambientale, pongano in essere condotte, attive o omissive, di agevolazione alla violazione della legislazione di settore. (G.T.)
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