L’affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani
La disciplina dell’affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti originariamente prevista dal “Codice ambientale” ha subito nel tempo una profonda modificazione, anche per la sovrapposizione, non sempre organica, tra norme generali sui servizi pubblici e disposizioni speciali nella materia dei rifiuti. Il tentativo di riordino da parte della legge Madia è stato frustrato dalla sentenza n. 251 del 2016 della Corte Costituzionale, che ha portato al ritiro dello schema di decreto legislativo recante il Testo unico servizi locali approvato dal Consiglio dei ministri del 24 novembre 2016. Nel contempo, la sopravvenienza del nuovo Codice degli appalti del 2016 ha consentito alla giurisprudenza di integrare sotto diversi profili le soluzioni, prese nella vigenza del Dlgs 163/2006, in tema di contenuto del bando di gara relativo alle attività di gestione del servizio rifiuti e di applicabilità degli specifici requisiti che in tali casi sono richiesti per partecipare alla gara, quali l’assenza di condanne per reati ambientali ostative all’aggiudicazione od alla stipula del contratto e la riferibilità di tale condizione anche al responsabile tecnico” di cui al Dm 120/2014, l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 Codice ambientale e il possesso di certificazione di qualità eventualmente richiesta dalla stazione appaltante.
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