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Amianto: per gli inerti abbandonati si usa il capitolo “17” dell’Elenco europeo dei rifiuti (Eer)

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Quesito numero 1236

Azienda affidataria del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di materiali contenenti amianto (170605*) – Mca – rinvenuti su aree pubbliche e/o private assoggettate a servitù pubblica. Tali attività di bonifica ricorrono nelle specifiche procedure di emergenza indicate al punto 2c) dell’allegato al Dm 6 settembre 1994, rivestendo, pertanto il carattere d’ urgenza di cui all’articolo 256, comma 5, Dlgs 81/2008 (come modificato dall’articolo 118, Dlgs 106/2009).
S’intende appaltare tale servizio ad una azienda iscritta all’Albo gestori ambientali nelle categorie 10A e 10B per l’attività di rimozione e nella categoria 5F per l’attività di trasporto dei Mca dal luogo di rimozione al proprio impianto.
Considerato che, trattandosi di rifiuti urbani pericolosi abbandonati su pubblico suolo, il produttore è identificato nel Comune affidatario del servizio (l’eventuale cantiere aperto dall’azienda sarebbe finalizzato al solo confezionamento per il trasporto), si chiede se, relativamente all’attività di trasporto, l’iscrizione all’Albo in categoria 5 è requisito sufficiente per trasportare i Mca dal luogo di rimozione all’impianto oppure necessita l’iscrizione in categoria 1.

risponde Daniele Bagon