La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Una ditta che effettua attività di manutenzioni su mezzi meccanici (trattori, autocarri) presso i clienti, produce rifiuti anche pericolosi.
Può capitare che i rifiuti pericolosi prodotti in un singolo intervento siano in quantità superiore a 30 kg. Per trasportare tali rifiuti da essa prodotti, la ditta in questione deve per forza iscriversi all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 5, visto che supera il limite di 30 kg/l al giorno dell’iscrizione cat. 2-bis?
In tal caso, le condizioni per l’iscrizione alla categoria 5 sono in qualche modo semplificate, o comunque deve avere tutti i requisiti di un trasportatore conto terzi iscritto alla categoria 5? (nomina responsabile tecnico, garanzie finanziarie, attestazione idoneità mezzi).
Negli impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas ad utilizzo energetico si produce, al termine della fase di digestione, un digestato che viene poi separato nelle due frazioni solida e liquida. La frazione solida viene essiccata.
L’impianto di digestione anaerobica è alimentato con biomasse conformi a quelle previste dall’art. 22, comma 1, Dm 25 febbraio 2016 (“Decreto Effluenti”).
Volendo inviare la frazione solida essiccata del digestato ad un’attività di compostaggio per la produzione di un ammendante compostato misto a norma del Dlgs n. 75 del 29 aprile 2010, si chiede di sapere se il digestato ottenuto, avviato a un impianto di compostaggio di una azienda terza autorizzata, può essere qualificato come sottoprodotto dell’attività di digestione oppure deve essere necessariamente qualificato come rifiuto non essendo direttamente destinato ad utilizzazione agronomica?
Import di un rifiuto dagli Stati Uniti, ai fini del recupero. Il rifiuto rientra tra quelli soggetti agli obblighi di cui all’articolo 18 Regolamento (Ce) 1013/2006. Si chiede di sapere: l’azienda in questione riceve il rifiuto tramite un intermediario: il destinatario in questo caso è l’intermediario o l’impianto di recupero? Il contratto tra colui che organizza la spedizione e il destinatario, che contenuti e che forma deve avere?
Nel caso in cui un manutentore esegua lavori presso lo stabile del cliente e i beni in oggetto sono di proprietà del cliente, il rifiuto che si genera, deve essere portato via dal manutentore come rifiuto prodotto “fuori dall’unità locale”? Il trasporto del rifiuto prodotto, deve essere effettuato da mezzo autorizzato e con autorizzazione in conto proprio? Si ipotizzano rifiuti non pericolosi.
Si chiede di sapere se nel momento in cui entrerà (se entrerà) in vigore il Sistri e di conseguenza l’articolo 190 ‘comma 3 nella sua nuova formulazione, le aziende produttrici di rifiuti pericolosi sotto i dieci dipendenti possono continuare a gestire i registri di c/s tramite le Associazioni di categoria o loro società di servizi. Si chiede quanto precede perché tale articolo non ne fa menzione e riconosce tale opportunità esclusivamente alle aziende la cui produzione annua di rifiuti non pericolosi non eccede le dieci tonnellate?
Azienda affidataria del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di materiali contenenti amianto (170605*) – Mca – rinvenuti su aree pubbliche e/o private assoggettate a servitù pubblica. Tali attività di bonifica ricorrono nelle specifiche procedure di emergenza indicate al punto 2c) dell’allegato al Dm 6 settembre 1994, rivestendo, pertanto il carattere d’ urgenza di cui all’articolo 256, comma 5, Dlgs 81/2008 (come modificato dall’articolo 118, Dlgs 106/2009).
S’intende appaltare tale servizio ad una azienda iscritta all’Albo gestori ambientali nelle categorie 10A e 10B per l’attività di rimozione e nella categoria 5F per l’attività di trasporto dei Mca dal luogo di rimozione al proprio impianto.
Considerato che, trattandosi di rifiuti urbani pericolosi abbandonati su pubblico suolo, il produttore è identificato nel Comune affidatario del servizio (l’eventuale cantiere aperto dall’azienda sarebbe finalizzato al solo confezionamento per il trasporto), si chiede se, relativamente all’attività di trasporto, l’iscrizione all’Albo in categoria 5 è requisito sufficiente per trasportare i Mca dal luogo di rimozione all’impianto oppure necessita l’iscrizione in categoria 1.
Un’azienda già in possesso di Aia per la sua attività produttiva, a seguito di cessazione dell’attività produttiva, ha ottenuto un’Aia per le operazioni di dismissione dell’unità locale. Tale Società può vendere gli immobili e le aree di competenza senza prima farsi carico di tutte le prescrizioni ed gli obblighi ambientali riportati nella propria Aia? Quali sono le responsabilità dell’acquirente circa i potenziali rischi ambientali ricadenti su tale acquisizione patrimoniale?
Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame (galline). Tale soglia numerica comporterebbe la necessità per l’impresa di dotarsi della necessaria Autorizzazione integrata ambientale (Aia) ed eventualmente della Via/Vas (per allevamenti con più di 60.000 galline). Si chiede di sapere se l’impresa si “sdoppiasse” in due società più piccole (con il medesimo responsabile legale e stessa sede legale), che singolarmente non superino la soglia dei 40.000 posti pollame, sarebbero esentate dall’Aia? Le due realtà produttive insistono su più capannoni contigui e fruiscono sostanzialmente delle stesse infrastrutture (compresa l’unica area disponibile per lo stoccaggio della pollina). Pertanto, il contributo degli inquinanti si riverbera sulle stesse matrici ambientali.
Si precisa, infine, che i terreni disponibili non sono funzionalmente asserviti all’allevamento (ex allegato IV punto 1-c alla Parte II, Dlgs 152/2006).
Dal 1º luglio 2017, è entrato in vigore l’ADR 2017, per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ai rifiuti: si procede secondo quanto disposto dal Regolamento (Ce) 1357/2014 ovvero ai riferimenti che lo stesso fa all’ormai abrogato Regolamento (Ce) 67/548 visto che il Dl 78/2015 fa riferimento all’ADR 2015?