Import-export: il notificatore-organizzatore della spedizione va individuato tra i soggetti sottoposti “alla giurisdizione del paese di spedizione”
Quesito numero 1223
Un impianto di recupero di rifiuti metallici periodicamente contatta gli acquirenti-destinatari dei medesimi situati in Francia, per la cessione a titolo oneroso, proponendo le date per il ritiro dei suddetti rifiuti. L’acquirente destinatario provvede quindi a far arrivare il trasportatore francese presso il sito di prelievo dei rifiuti con allegato VII (essendo in lista verde) precompilato, sul quale è apposto il timbro del produttore-generatore dei rifiuti (impianto di recupero cedente) nel riquadro 6.
Considerato che l’articolo 18, par. 1 lett. a) Regolamento (Ce) 1013/2006 prevede la figura del soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione, non sarebbe più corretto che l’indicazione relativa al soggetto che organizza la spedizione al riquadro 1 riguardasse il produttore italiano dei medesimi? Questo perché il paragrafo 2, articolo 18 cit. disciplina l’obbligo di preventivo contratto scritto tra due soggetti distinti.
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.