La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
In applicazione del Dpr 59/2013 numerosi impianti, già operanti con certificato di iscrizione al registro provinciale ai sensi degli articoli 214-216, Dlgs 152/2006, stanno “passando” alla nuova Aua. Il problema nella compilazione del formulario riguarda la “casella” n. 2 cioè i dati del “destinatario” e la data dell’autorizzazione. Dal tenore del Dpr 59/2013, articolo 2, comma 1, sembra di capire che la dizione di Aua e di autorità competente siano in contrasto tra loro. Tuttavia leggendo la restante parte dell’articolo sembra di poter affermare che l’Aua sia rilasciata dalla Provincia, ma il Suap adotti un provvedimento conclusivo in cui l’Aua confluisce.
Dunque è più corretto inserire gli estremi dell’Aua rilasciata dalla Provincia o del Provvedimento conclusivo adottato dal Suap?
La disciplina applicabile alle emissioni dei forni a legna delle pizzerie è quella della Parte Quinta, Dlgs 152/2006, ed in particolare, quella della fattispecie normativa di cui al comma 1 dell’art. 272, ai sensi della quale non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti e le attività elencati nella parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta, in quanto ad emissioni cd poco significative o “scarsamente rilevanti”; nel novero sono appunto ricomprese, alla lettera f), le “Panetterie, pasticcerie ed affini, con un utilizzo giornaliero complessivo di farina non superiore a 300 Kg/giorno”.
Come interpretare il mancato espresso riferimento della legna da ardere nella citata sezione 4, parte II, della parte quinta, Dlgs 152/2006? Ovvero, a quali condizioni essa è utilizzabile come combustibile nei forni a legna, fermo restando che, ovviamente, non dovrà trattarsi di materiale qualificabile come rifiuto?
Inoltre, per non ricadere nella disciplina sulla gestione di rifiuti di cui alla Parte Quarta, la legna da ardere o altro materiale deve poter essere qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis, o rientrare nelle esclusioni di cui all’articolo 185: in questo secondo caso, in particolare, gli sfalci e potature provenienti da attività di manutenzione di parchi e giardini o da attività agricole (di cui all’art. 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), possono essere utilizzati come legna da ardere? E se sì, secondo quali modalità?
Un’azienda con codice Ateco (attività principale) 46.73.20 “Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione” e attività secondarie sempre collegate al commercio al dettaglio e all’ingrosso di materiale ferroso, legno e tutto il necessario per la costruzione e gli arredamenti interni, con più di 10 dipendenti, effettua taglio di materiale ferroso e non ferroso per la vendita diretta ai propri clienti. Genera, dalle lavorazioni di taglio, dei residui di materiale ferroso e non ferroso (es. Cer 120102, Cer 120104).
Si chiede se l’azienda è tenuta ai seguenti adempimenti relativi alla gestione dei propri rifiuti: registro di carico e scarico e formulario; Mud; deposito temporaneo.
Un’impresa, in precedenza autorizzata dalla Provincia ai sensi dell’articolo 208, Dlgs 152/2006 ha chiesto e ottenuto la volturazione della propria autorizzazione ad una nuova società. La voltura però è stata rilasciata, ai sensi della nuova normativa, dal Suap competente. Si chiede:
1. se dopo un sopralluogo di un Organo di vigilanza sono state rilevate delle irregolarità gestionali (notiziate anche alla Procura della Repubblica), la Provincia può emettere ai sensi dell’articolo 208 direttamente i provvedimenti di diffida, sospensione o revoca dell’autorizzazione o deve segnalare e invitare il Suap ad emetterli?
2. può la Provincia emettere direttamente il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività o anche in questo caso deve segnalare ed invitare il Suap a farlo?
Un impianto di recupero di rifiuti metallici periodicamente contatta gli acquirenti-destinatari dei medesimi situati in Francia, per la cessione a titolo oneroso, proponendo le date per il ritiro dei suddetti rifiuti. L’acquirente destinatario provvede quindi a far arrivare il trasportatore francese presso il sito di prelievo dei rifiuti con allegato VII (essendo in lista verde) precompilato, sul quale è apposto il timbro del produttore-generatore dei rifiuti (impianto di recupero cedente) nel riquadro 6.
Considerato che l’articolo 18, par. 1 lett. a) Regolamento (Ce) 1013/2006 prevede la figura del soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione, non sarebbe più corretto che l’indicazione relativa al soggetto che organizza la spedizione al riquadro 1 riguardasse il produttore italiano dei medesimi? Questo perché il paragrafo 2, articolo 18 cit. disciplina l’obbligo di preventivo contratto scritto tra due soggetti distinti.