Miscelazione, la Corte Costituzionale accetta la linea di Regione Lombardia
La massima
Rifiuti – Miscelazioni non vietate in base all’articolo 187 del Dlgs 152/2006 – Previsione della non sottoposizione ad autorizzazione e a prescrizioni o limitazioni ulteriori rispetto a quella previste per legge – Articolo 49, legge 221/2015 che aggiunge il comma 3-bis all’articolo 187, Dlgs 152/2006 – Illegittimità costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Dlgs 152/2006 che sottrae ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolo e quella fra rifiuti non pericolosi.
L’articolo 187, comma 3-bis del “Codice ambientale” (introdotto dall’articolo 49 della legge 221/2015, cd. “Green economy”), è stato ritenuto in contrasto con la direttiva 2008/98/Ce (articolo 23) che stabilisce l’obbligo di autorizzazione per qualsiasi impresa che intenda effettuare trattamento di rifiuti. (A.G.)
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