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Legna da ardere nelle pizzerie: le condizioni di utilizzo sono indicate nel “Codice ambientale”

Argomenti trattati: Biomasse e biocarburanti

Quesito numero 1220

La disciplina applicabile alle emissioni dei forni a legna delle pizzerie è quella della Parte Quinta, Dlgs 152/2006, ed in particolare, quella della fattispecie normativa di cui al comma 1 dell’art. 272, ai sensi della quale non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti e le attività elencati nella parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta, in quanto ad emissioni cd poco significative o “scarsamente rilevanti”; nel novero sono appunto ricomprese, alla lettera f), le “Panetterie, pasticcerie ed affini, con un utilizzo giornaliero complessivo di farina non superiore a 300 Kg/giorno”.
Come interpretare il mancato espresso riferimento della legna da ardere nella citata sezione 4, parte II, della parte quinta, Dlgs 152/2006? Ovvero, a quali condizioni essa è utilizzabile come combustibile nei forni a legna, fermo restando che, ovviamente, non dovrà trattarsi di materiale qualificabile come rifiuto?
Inoltre, per non ricadere nella disciplina sulla gestione di rifiuti di cui alla Parte Quarta, la legna da ardere o altro materiale deve poter essere qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis, o rientrare nelle esclusioni di cui all’articolo 185: in questo secondo caso, in particolare, gli sfalci e potature provenienti da attività di manutenzione di parchi e giardini o da attività agricole (di cui all’art. 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), possono essere utilizzati come legna da ardere? E se sì, secondo quali modalità?

risponde Paola Ficco