Miscelazione dei rifiuti: gli effetti della incostituzionalità dell’articolo 49 della legge sulla “green economy”
La sentenza 75/2017 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 49, legge 28 dicembre 2015, 221 con cui era stato introdotto nell’articolo 187, Dlgs 152/2006 il comma 3-bis, in base al quale le miscelazioni non vietate in base a tale norma “non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge”.
L’affermazione dell’obbligo di autorizzazione per tutte le attività di miscelazione, e non soltanto quando riguardi le ipotesi vietate dal primo comma (miscelazione di rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolo) pone la necessità di verificare le ricadute della sentenza per chi, in precedenza, legittimamente svolgeva attività di miscelazione senza autorizzazione e per chi svolgeva e svolge, con autorizzazione o tramite procedura agevolata per il recupero, attività di gestione che implicano anche lo svolgimento di operazioni di miscelazione.
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