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Bonifiche, è gestione abusiva dei rifiuti ricoprire l’area con terre e rocce non contaminate per falsare le analisi

Argomenti trattati: Danno ambientale e bonifiche
Sentenza 4 maggio 2017, n. 21259

La massima
Bonifica di sito contaminato – Copertura area con terre non contaminate – Falsificazione analisi – Sanzioni – Trattamento non autorizzato di rifiuti – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Applicabilità – Non punibilità per avvenuta bonifica – Articolo 257, comma 4, Dlgs 152/2006 – Soggetto non responsabile inquinamento – Non applicabile
In materia di bonifiche, la copertura di un’area da bonificare, con terre contaminate, al fine di falsificare le analisi, integra il reato di gestione abusiva di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006. Quello che rileva ai fini della configurazione del reato stesso, è il trattamento illecito dei rifiuti pericolosi del terreno, non il fatto che la terra aggiunta sia o meno qualificabile come rifiuto. A nulla è valso il tentativo di invocare la causa di non punibilità ex comma 4, articolo 257, Dlgs 152/2006, poiché il soggetto inquinatore non coincide con chi materialmente ha effettuato l’operazione di cappotto. (C.K.)