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Per il reato di omessa bonifica, il curatore fallimentare non risponde di fatti estranei alla sua gestione

Argomenti trattati: Danno ambientale e bonifiche
Sentenza 12 ottobre 2015, n. 441

La massima
In tema di responsabilità del curatore fallimentare per la bonifica, mentre nel caso di inquinamento del suolo e/o delle falde prodotto da complessi industriali in seguito dismessi o ceduti ad altri imprenditori e riconvertiti oppure entrati a far parte di procedure concorsuali è applicabile il principio “chi inquina paga” a condizione, ovviamente, che si dimostri che l’inquinamento è stato provocato dal precedente gestore dell’impianto – nel caso dell’amianto il discorso è diverso, in quanto la continua sorveglianza imposta dalla legge e il fatto che l’amianto divenga pericoloso per l’ambiente e la salute solo a certe condizioni consentono di scindere le responsabilità e obbligano passivamente il soggetto che detiene il bene nel momento in cui si verificano le condizioni per l’applicazione della normativa speciale. (P.Fim.)