Residui vegetali: se bruciati in loco e reimpiegati non sono rifiuti
La massima
Rifiuti – Residui vegetali – Abbruciamento – Esclusione dalla disciplina dei rifiuti – Articolo 185, comma 1, lettera f) e articolo 182, comma 6-bis, Dlgs 152/2006 – Condizioni
Bruciare residui vegetali allo scopo di smaltirli illecitamente al di fuori dalle condizioni fissate dal Codice ambientale (articolo 185 e articolo 182, comma 6-bis, Dlgs 152/2006) configura gestione illecita di rifiuti. Viene confermata la rilevanza penale del fatto perché il materiale vegetale ex articolo 185, comma 1, lettera f) che viene bruciato è sottratto alla disciplina dei rifiuti solo se è bruciato sul luogo di produzione ed è destinato al reimpiego in agricoltura.
Inoltre non opera nemmeno l’irrilevanza penale del fatto ex articolo 182, comma 6-bis del Dlgs 152/2006 che esclude dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti l’abbruciamento di piccoli cumuli di materiale vegetale (3 metri steri per ettaro) effettuato sul luogo di produzione perché il materiale vegetale bruciato superava ampiamente tali quantità e oltretutto la combustione era stata fatta in un periodo dell’anno in cui la Regione vietava l’abbruciamento. (Fr.Pe.)
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