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Abbandono rifiuti: concessionario acquedotto non deve rimuoverli

Argomenti trattati: Abbandono
Sentenza 22 febbraio 2016, n. 705

La massima
Rifiuti – Abbandono su terreno comunale su cui insiste acquedotto – Ente gestore acquedotto – Responsabilità – Per rimozione rifiuti ex articolo 192, Dlgs 152/2006 – Insussistenza – Responsabilità omessa vigilanza straordinaria – Insussistenza
L’Ente gestore dell’acquedotto non risponde del reato di abbandono di rifiuti effettuato da terzi ex articolo 192 Dlgs 152/2006, non essendo egli il proprietario del terreno e non avendo un obbligo di vigilanza straordinario. Ai sensi dell’articolo 192 Codice ambientale chiunque abbandoni rifiuti è tenuto al rispristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario del terreno. L’Ente gestore dell’acquedotto posizionato su tale terreno è un mero concessionario del Comune (egli sì proprietario ex articolo 142, Dlgs 152/2006 dell’acquedotto stesso). È quindi obbligato alla sola manutenzione ordinaria, non anche a quella straordinaria, tra cui rientra la rimozione dei rifiuti, essendo un fatto imprevedibile (e non potendo attribuire all’Ente gestore una responsabilità per colpa in tal senso). (C.K.)