La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
La ditta che esercita attività di trasporto rifiuti da e per il suo impianto giusta iscrizione in categoria 4 e/o 5 Albo nazionale gestori ambientali, che voglia estendere la sua attività di trasporto anche al commercio di rifiuti ai sensi della Deliberazione 16 settembre 2015, deve presentare domanda di variazione?
Secondo l’articolo 3 della citata delibera sembrerebbe di si, poi però la modulistica (cfr. Allegato “B”) è carente della voce relativa al commercio.
Questo cosa significa che se voglio fare anche l’attività di commercio con l’iscrizione in categoria 4 e/o 5 già in mio possesso devo richiedere l’iscrizione solo per tale attività?
Un impianto autorizzato in ordinaria ai sensi dell’articolo 208, Dlgs 152/2006 che effettua l’operazione R13 (messa in riserva) sui rifiuti metallici, può conferire gli stessi, ai fini del recupero finale R4, ad un impianto autorizzato in tal senso in procedura semplificata ai sensi dell’articolo 216, Dlgs 152/2006?
È in sintesi permesso il passaggio di rifiuti da un impianto in ordinaria (articolo 208) ad uno in semplificata (articolo 216) Dlgs 152/2006?
Trasporti di rifiuti, di derivazione domestica, effettuati da cittadini privati ad imprese autorizzate al recupero di tali rifiuti.
Se si tratta di conferimenti occasionali chi decide appunto di conferire, può farlo con mezzo privato di sua proprietà anche se il peso è superiore ai 30 kg?
Si chiede se possono coesistere un impianto di trattamento materiali naturali con la sola attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (rifiuti inerti provenienti da costruzioni e demolizione). Le due attività vengono svolte sulla medesima particella catastale con un unico ingresso.
Il quesito è posto in questi termini in quanto la Città metropolitana pone la questione sulla natura dell’impianto ovvero se voglio fare la sola messa in riserva in automatico avendo un impianto di trattamento di materiali inerti di cava l’attività è soggetto alla verifica di Via.
I sottoprodotti terre e rocce da scavo in sostituzione dei materiali da cava possono essere trattati in un impianto di trattamento di materie naturali. Infine le Mps acquistate da un impianto in ordinario possono essere trattate in un impianto di trattamento materiali da cava per un ulteriore trattamento.
Il deposito temporaneo di oli minerali usati deve sottostare al limite di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) oppure al Dm 392/1996?
Un organo di controllo ha sanzionato un’officina meccanica (produttore) poiché ha superato i 500 litri di deposito temporaneo, sostenendo il superamento di cui al Dm 392/1996 articolo 2, comma 3, in quanto non rispettava l’allegato C dello stesso decreto.
Si chiede di conoscere il vostro pensiero al riguardo.
Una Croce Bianca che opera in qualità di Associazione Onlus composta da volontari e dipendenti, produce rifiuti speciali pericolosi (infettivi) derivanti dall’attività sanitaria (generalmente in ambulanza). Si chiede se è obbligata a:
• tenuta registro di carico e scarico dei rifiuti e dei relativi formulari (compreso un luogo dedicato al deposito temporaneo)
• presentazione della dichiarazione annuale sui rifiuti Mud
• iscrizione al Sistri (se superano i 10 dipendenti).
La normativa sui rifiuti indica tra l’altro come soggetti obbligati enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi ma forse la Croce Bianca, essendo un’Associazione non viene considerata né come ente né come impresa.
Azienda che gestisce alcuni centri di raccolta ex Dm 8 aprile 2008 e altre ecostazioni autorizzate in articolo 208. Ci si chiede se è possibile e con quali modalità accettare Raee provenienti da utenze non domestiche (aziende, studi professionisti, commercio) classificabili come “dual use” conferiti direttamente dal produttore iniziale.
Da un lato si prende atto della circolare dell’Albo nazionale gestori ambientali che precisa la necessità di iscrizione alla categoria 2-bis per il trasporto di rifiuti assimilati ai centri di raccolta, mentre dall’altro è stata da poco pubblicata una circolare della Regione Emilia Romagna che classifica (si ritiene impropriamente) i Raee dual use come “urbani” a tutti gli effetti (quindi si deduce trasportabili senza alcun documento e senza iscrizione all’Albo).
Infine, la risposta del ministero dell’Ambiente al Centro di coordinamento Raee sulla classificazione dell’immesso sul mercato che in alcuni casi viene letta, in ordine al passaggio citato dell’articolo 4, Dlgs 49/2014 “in ogni caso considerati essere dei Raee provenienti dai nuclei domestici”, come una classificazione dei Raee dual use come urbani. Invece, si ritiene che si tratti solo della conferma che tali rifiuti possono essere gestiti come domestici, quindi rientrare nel circuito di trattamento previsto, solo se vengono immessi sul mercato come apparecchiature domestiche anche se acquistate e utilizzate a scopo professionale. Ci si chiede, quindi, quale sia l’approccio corretto di fronte a richieste di conferimento diretto, in assenza di ulteriori precisazioni da parte del ministero dell’Ambiente in merito alle modalità di gestione di questa tipologia di rifiuto.
Bonifiche ambientali e gestione rifiuti speciali in qualità di produttore. Nell’ambito di attività di produzione riconducibili al medesimo Procedimento ambientale attivo su un sito (non rientranti in attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio) è necessario utilizzare due o più registri di carico e scarico modello A per registrare i rifiuti provenienti da due o più unità locali confinanti il sito stesso (ubicate su particelle catastali differenti), oppure è possibile annotare su un unico registro di carico e scarico tutti i rifiuti prodotti nell’ambito del singolo Procedimento ambientale notificato, riportando nella quarta colonna di volta in volta il corrispondente luogo di produzione del rifiuto?
Collaboriamo con una ditta olandese, già iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali, nella categoria dei soggetti che effettuano trasporto transfrontaliero.
Tale ditta svolge al nord, con mezzi propri, il trasporto di rifiuti non pericolosi (19.01.02 e 19.01.99) avviati al recupero nel suo stabilimento in Olanda.
Tale ditta sta valutando la possibilità di offrire il servizio anche al sud, utilizzando un’altra società anch’essa iscritta all’Albo che raccoglierebbe i rifiuti presso i vari impianti e poi li conserverebbe all’interno di contenitori specifici in area propria, autorizzata, per un tempo limitato (es. al massimo 1 mese).
Il titolare della società individuata ci ha detto che si potrebbe effettuare il trasbordo di tali rifiuti da un mezzo (della sua ditta) all’altro (della ditta olandese), purché all’interno di aree autorizzate per i codici indicati (tipo interporti o luoghi similari);
Si chiede:
1) se è veramente possibile, dal punto di vista normativo, effettuare questo trasbordo fra mezzi di due società diverse ed eventualmente dove è possibile reperire un elenco di tali aree;
2) se la ditta olandese dovrà indicare all’interno dell’Allegato 7 per
trasporti transfrontalieri sia i dati della società italiana che quelli dell’area autorizzata.
Siamo un’azienda operante nel settore dei servizi di raccolta rifiuti solidi urbani, abbiamo in essere contratti per la gestione di tale servizio in diversi Comuni.
In alcuni di essi abbiamo vinto una gara ad offerta tecnica in cui abbiamo proposto anche la realizzazione e conseguentemente la gestione di un centro di raccolta. Tali centri sono stati poi regolarmente approvati, ai sensi dell’articolo 2, Dm 8 aprile 2008, tramite ordinanza sindacale. Ci chiedevamo se per legge tali centri dovessero essere iscritti al Sistri, ed in particolare chi è obbligato a tale iscrizione: la nostra azienda in qualità di gestore del servizio oppure il Comune come stazione appaltante.