Discariche: un rifiuto pericoloso accede a quelle per non pericolosi solo ed unicamente se pretrattato (e cambia il Cer)
Quesito numero 1071
Il Dm 24 giugno 2015 ha modificato il comma 4 dell’articolo 6, Dm 27 settembre 2010 indicando che “(…) nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi (cioè rifiuti che, sottoposti a trattamento preliminare, ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione, presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica)” ed ha definito quali sono le prove cui sottoporre i rifiuti pericolosi per essere accettati in discariche per rifiuti non pericolosi per definirne la stabilità fisica e chimica del rifiuto. Alla luce di questo nuovo decreto e considerato che i contenuti dell’articolo 7, comma 1, lettera b), Dlgs 36/2003, un rifiuto classificato con Cer 170503* per il quale sia dimostrata rispondenza a tutti i criteri di cui al suddetto comma 4, Dm 27 settembre 2010 dalla lettera a) a d-ter), può essere smaltito in una discarica per rifiuti non pericolosi o, anche se non necessario, deve comunque subire un trattamento preliminare?
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