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Traffico illecito: competente il Tribunale del luogo in cui si verifica lo smaltimento abusivo

Argomenti trattati: Traffico illecito Sanzioni
Sentenza 12 maggio 2014, n. 19509

La massima
Rifiuti – Attività organizzate per il traffico illecito – Articolo 260, Dlgs 152/2006 – Competenza – Luogo di smaltimento – Condizione necessaria per la configurabilità del delitto – Prevale
La competenza sul reato di traffico illecito spetta al Giudice del territorio dove i rifiuti sono stati smaltiti, anche quando la base logistica dell’organizzazione illecita viene localizzata in una città diversa.
Se pure è vero che ai fini della configurabilità del delitto sanzionato dall’articolo 260 del Dlgs 152/2006 risulta senz’altro rilevante la predisposizione di una struttura operativa “organizzata”, questa assume rilevanza e diventa punibile ai sensi della norma solo quando alla stessa segua, effettivamente, una protratta e consistente attività di smaltimento dei rifiuti, condizione necessaria per la configurabilità del delitto.
Il conflitto di competenza tra Tribunale di Trieste, città dove aveva sede la società incaricata della gestione dei rifiuti, e quello di Trento, nel cui territorio è sita la discarica oggetto dello smaltimento abusivo, deve essere risolto ordinando la trasmissione degli atti del procedimento in Trentino Alto-Adige (A.G.).