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Impianto non autorizzato: legittimo il sequestro dell’automezzo che vi conduce i rifiuti

Argomenti trattati: Autorizzazioni Sanzioni
Sentenza 14 maggio 2014, n. 19884

La massima
Trasporto rifiuti – Impianto di destinazione non autorizzato alla gestione – Sequestro mezzo – Periculum in mora – Riconosciuto dal Legislatore – Articolo 259, comma 2, Dlgs 152/2006 – Confisca obbligatoria mezzo
L’esigenza cautelare di sequestro del mezzo utilizzato per un trasporto non autorizzato di rifiuti è insita nell’obbligo di confisca dello stesso, sancito dall’articolo 259 del Dlgs 152/2006, e preclude al Giudice ogni valutazione sul periculum in mora.
La pericolosità della res nell’ipotesi di effettuazione di un trasporto di rifiuti verso un impianto non autorizzato al recupero o allo smaltimento degli stessi, è infatti stata riconosciuta dal Legislatore in via generale.
La revoca del sequestro cautelare preventivo del mezzo di trasporto è possibile soltanto nel caso vengano a mancare gli elementi costituitenti il fumus commissi delicti. Ma tale ipotesi è sicuramente esclusa quando, come nel caso giunto in giudizio, sono stati più di 20 i trasporti di rifiuti effettuati dal produttore verso una discarica in possesso di una autorizzazione scaduta anni prima, e mai rinnovata. (A.G.).