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Discarica: la legittimità discende solo dall’autorizzazione in materia di rifiuti

Sentenza 9 maggio 2014, n. 19129

La massima
Rifiuti – Abbandono di pneumatici usati e cerchioni – Sequestro area – Fumus del reato di discarica abusiva – Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 – Condizioni – Nozione di rifiuto – Presenza di fatture di acquisto e vendita – Non rileva
L’eventuale legittimità dell’attività commerciale svolta non può avere alcuna efficacia surrogatoria del titolo abilitativo richiesto dalla normativa sui rifiuti.
Il sequestro preventivo di un terreno agricolo nel quale, senza alcuna autorizzazione, era stato accumulato un notevole quantitativo di cerchioni e pneumatici usati (e altro materiale misto), è sufficiente a far ritenere sussistente il fumus del reato di discarica non autorizzata, e deve quindi essere confermato.
La circostanza che il ricorrente abbia esibito numerose fatture di acquisto e di vendita di pneumatici usati non ha alcun rilievo, perché la natura di rifiuo del materiale sotto esame discende comunque dallo stato di abbandono e di disuso in cui lo stesso era stato rinvenuto.
La qualifica di un oggetto come rifiuto, sottolinea la Suprema Corte, rappresenta una quaestio facti che deve essere accertata dal Giudice di merito “in base ad un criterio oggettivo e prevalente di compatibilità ambientale” (A.G.).