Discariche: la disciplina delle garanzie finanziarie compete allo Stato
La massima
Rifiuti – Determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti – Articolo 195, comma 2, lettera g), Dlgs 152/2006 – Legge regionale che affida la competenza alla Regione, in via provvisoria – Incostituzionalità – Sussiste
Deve essere considerata costituzionalmente illegittima la legge regionale 39/2006 (nella fattispecie pugliese) che affida alla Regione il compito di determinare (transitoriamente) le garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
La prospettazione regionale, secondo la quale l’articolo 195 del Dlgs 152/2006, laddove stabilisce la competenza dello Stato a dettare i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie che vanno prestate in favore delle Regioni, dovrebbe applicarsi alle sole attività espressamente obbligate ad iscriversi l’Albo gestori (tra le quali non rientra l’attività di gestione delle discariche), non è condivisibile.
La ratio della disposizione è infatti quella di uniformare la determinazione delle garanzie finanziarie per tutti i gestori, “a prescindere dall’obbligo di iscrizione all’Albo”, e questo è confermato dal tenore letterale della norma stessa, che contiene un riferimento “particolare” – ma non “esclusivo” – ai soggetti obbligati ad iscriversi all’Albo. La Lr pugliese deve essere bocciata “non potendosi riconoscere alcuna potestà legislativa regionale in subiecta materia”, e nel contempo lo Stato dovrà provvedere sollecitamente alla definizione dei criteri previsti dall’articolo 195, Dlgs 152/2006 (A.G.).
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