Analisi: non sono sostituibili con un’autodichiarazione del produttore
Quesito numero 911
Un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, regolarmente autorizzato, può accettare rifiuti liquidi le cui caratteristiche (stato fisico, pericolosità, ecc.) sono attestate dal produttore del rifiuto a mezzo autocertificazione (attestazione predisposta sia dal produttore stesso che, eventualmente, dall’impianto), cioè senza la necessità di una caratterizzazione analitica di laboratorio? E nel caso di rifiuti con codice a specchio? Vi sono riferimenti in giurisprudenza e/o nell’attuale scenario normativo riguardo a tale regime di “favore”?
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