La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Con riferimento alla risposta pubblicata nel febbraio 2006 in questa Rivista n. 126 in merito alla domanda: “Quale Cer attribuire allo smaltimento di cassonetti di ferro e cassonetti in Pead non più utilizzabili adibiti alla raccolta rifiuti urbani e raccolta differenziata” si chiede: quale Cer attribuire allo smaltimento di cassonetti in vetroresina non più utilizzabili adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani e raccolta differenziata?
Nella responsabilità amministrativa per la omessa predisposizione dei formulari può essere individuato, in via esclusiva, il Legale rappresentante o delegato della ditta che effettua il trasporto?
Il trasportatore materiale del mezzo può essere escluso da tale gravame?
Il Dm 8 aprile 2008 consente il conferimento in centro di raccolta “anche attraverso il gestore del servizio pubblico” di alcune tipologie di rifiuti urbani che sono raccolte sul territorio e portate al centro di raccolta e poi da lì inviate all’impianto di destinazione finale. Relativamente al tragitto che va dalle utenze fino al centro di raccolta emerge un dubbio che riguarda il registro di carico/scarico per il trasporto: è necessario registrare come trasporto questa fase che va fino al centro di raccolta? Fino a dove si considera “raccolta” e dove invece “trasporto” e quando dunque scatta l’obbligo di registrazione come trasportatore?
Centro di raccolta autorizzato ex Dm 8 aprile 2008. Qual è la corretta modalità di annotazione sul registro delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti in entrata ed in uscita dal centro di raccolta? Molti annotano solo i formulari in uscita; altri annotano effettuando un’operazione di carico ed uno scarico contestuale.
Una catena di alberghi, che conferisce ad un impianto i propri rifiuti verdi derivanti dalla manutenzione del verde tramite un autotrasportatore autorizzato è obbligata alla tenuta del registro di carico e scarico e al Mud?
Impianto di recupero di rifiuti biodegradabili. Nelle operazioni di cernita viene selezionata “legna da ardere”. Quest’ultima può essere considerata sottoprodotto o devo comunque macinarla e fare tutto il ciclo di trattamento?
L’azienda è iscritta all’Albo gestori ambientali per le categorie 5F, 10A classe e) e trasporto conto proprio. Più volte ha richiesto al Ministero che venisse formalizzata la possibilità di disinstallare le black box dai mezzi poiché effettuano solo attività di manutenzione, trasportando il rifiuto dal cantiere alla sede operativa. Se l’azienda provvede alla disinstallazione, la competente sezione dell’Albo ricorda che ai sensi dell’articolo 212, Dlgs 152/2006, comma 9, “provvederà alla sospensione e poi alla cancellazione dei mezzi”. Nello stesso Manuale operativo, versione agosto 2013, non è chiarita la necessità di installare le black box in mezzi che effettuano esclusivamente attività di manutenzione e che possono servirsi della scheda Sistri in bianco per il trasporto. Siamo convinti di non essere tenuti a mantenere installate le black box per il tipo di attività (trasporto esclusivo per attività di manutenzione dei propri rifiuti); per le modalità di trasporto (dal cantiere alla sede operativa); perché non c’è alcun riferimento nel Manuale operativo della necessità di disporre dellablack box per attività di manutenzione. Però ma non sappiamo come fare a toglierle.
Trasportatori di rifiuti pericolosi e non.
Sorge un dubbio sulla partenza del Sistri per i produttori, che si ritiene essere stata posticipata con il recente Dm 24 aprile 2014.
L’articolo 11 comma 3, Dl 101/2013 prevede la partenza del Sistri per i produttori di rifiuti pericolosi al 3 marzo 2014. Tale comma 3 non è stato modificato in maniera “palese” dal Dm 24 aprile 2014 citato che, invece, modifica il comma 8 dell’articolo 11. Si fa notare che il comma 3 e l’operatività del Sistri al 3 marzo è però vincolata a quanto previsto dal comma 8, il cui termine è stato prorogato al 3 settembre (in una vecchia versione avevo peraltro il 30 settembre). Detto incrocio di scadenze non ha di fatto posticipato anche la operatività del Sistri per i produttori?
Un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, regolarmente autorizzato, può accettare rifiuti liquidi le cui caratteristiche (stato fisico, pericolosità, ecc.) sono attestate dal produttore del rifiuto a mezzo autocertificazione (attestazione predisposta sia dal produttore stesso che, eventualmente, dall’impianto), cioè senza la necessità di una caratterizzazione analitica di laboratorio? E nel caso di rifiuti con codice a specchio? Vi sono riferimenti in giurisprudenza e/o nell’attuale scenario normativo riguardo a tale regime di “favore”?