Terre e rocce, se alla bonifica residua la parte relativa alla falda, non possono essere riutilizzate in base all’articolo 186 “Codice ambientale”
Quesito numero 692
In un procedimento di bonifica autorizzato per fasi, intendendo una separazione della matrice suolo dalla matrice falda (che rimane in corso) una volta rilasciata la certificazione per il suolo, i terreni di scavo edili successivi rientrano nell’ambito dell’articolo 186 e quindi possono essere esclusi dal regime dei rifiuti benché il sito rimanga nell’ambito di bonifica per la falda?
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