Terre e rocce, il deposito “intermedio” non esiste
Quesito numero 691
Il “deposito” delle terre e rocce da scavo in attesa di riutilizzo, di cui ai commi 2, 3, 4 dell’articolo 186 è da intendersi “deposito nel sito di origine” o è ammissibile il deposito in un sito intermedio tra sito di origine e sito di destino?
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