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Sottoprodotto: non è tale la plastica da imballaggio che viene triturata

Sentenza 26 giugno 2012, n. 25203

La massima
Rifiuti – Rifiuti di imballaggio – Triturazione – Attività di recupero – Sussiste – Autorizzazione – Necessità
L’attività di triturazione di imballaggi farmaceutici in plastica, poichè destinata a conferire agli stessi una diversa consistenza rispetto alla materia iniziale, e non consistendo in una mera selezione del materiale medesimo, deve considerarsi a tutti gli effetti recupero.
Poichè il materiale si configurava quale rifiuto di imballaggio del quale il possessore aveva l’obbligo di disfarsi, e posto che per recupero deve intendersi, ai sensi della direttiva 2008/98/Ce (recepita nel nostro ordinamento con il Dlgs 205/2010 di modifica del Dlgs 152/2006), qualsiasi operazione da cui consegua la possibilità che i rifiuti svolgano un ruolo utile, ha ricompreso la triturazione effettuata dall’imputato in tale nozione, e di condannarlo per aver omesso di richiedere la relativa autorizzazione.
In nessun modo tale plastica poteva considerarsi materia prima secondaria (per l’assenza dei requisiti di legge, tra i quali la provenienza da un operazione di recupero di rifiuti) né tantomeno sottoprodotto, non essendo possibile il riutilizzo tal quale degli imballaggi, così come richiesto (tra le altre condizioni) dall’articolo 184-bis, Dlgs 152/2006. (L.B.).