La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
L’allegato C alla delibera Ministero dell’ambiente del 30 gennaio 2003 per l’attività di spazzamento meccanizzato (Cat. 1), in riferimento alla dotazione minima di veicoli riporta: “Veicoli a motore e tre o quattro ruote” non precisando se debbano essere autospazzatrici. Quindi l’azienda potrebbe avere anche solo autocarri e motocarri? Se sì, che fine fa il concetto di spazzamento “meccanizzato”?
L’impresa A ha un impianto di recupero indumenti usati, è autorizzata al trasporto degli stessi dall’Albo nazionale gestori ambientali e ha posizionato contenitori per la raccolta differenziata degli stessi in aree private del territorio comunale.
Quando col suo automezzo fa il suo giro settimanale di prelievo, può utilizzare un unico formulario in cui compare anche come produttore del rifiuto, eventualmente riportando nelle annotazioni “Materiale prelevato da nostri contenitori posizionati nei Comuni di XXX”?
Per sostenere un’iniziativa di solidarietà, può il dipendente di un’azienda, di propria iniziativa (cioè non rivestendo ufficialmente alcun ruolo di rappresentanza dall’azienda per cui lavora), gestire all’interno della stessa una raccolta differenziata separata di un particolare tipo di imballaggi (tappi di plastica) prodotti con presupposti tali per cui il produttore risulta essere l’azienda stessa? Secondo tale configurazione, può il dipendente sostituirsi all’azienda, senza che la stessa venga meno alle norme sulle gestione dei rifiuti, nel ruolo di produttore per canalizzare questa parte di imballaggi verso una gestione separata non eseguita e non controllata dall’azienda cedendo questi rifiuti a soggetti della filiera del recupero con cui l’azienda non ha alcun rapporto? Come può essere interpretata sul piano giuridico una tale situazione?
Impianto autorizzato in ordinaria per le operazioni R13 ed R12; i rifiuti prodotti da operazione R12 (cernita, selezione, accorpamento, triturazione, ecc.) possono essere inviati ad altro impianto autorizzato in ordinaria con destino R13?
Azienda autorizzata Albo cat 1-2-3-4-5-8; con il decreto dirigenziale MinInfrastrutture 27 marzo 2008, firmato dal Direttore generale per il trasporto stradale, è diventato operativo il percorso nato con la legge 32/2005, che prevede un sistema di certificazione della qualità per le imprese di autotrasporto per settori merceologici specifici. La certificazione diventa obbligatoria?
Si chiede di conoscere il Vostro parere in merito alla prevalenza tra le due norme che attualmente coesistono nell’ordinamento giuridico nazionale e che, entrambe, disciplinano l’attribuzione della caratteristica di pericolo “ecotossico – H14”. Infatti, il Dl 2 del 25 gennaio 2012 ha, all’articolo 3, comma 6, sostituito il punto 5 dell’allegato D alla Parte IV, Dlgs 152/2006; tuttavia tale articolo non ha modificato quanto indicato nella nota 1 dell’allegato I, Parte IV, Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 205/2010 in recepimento della direttiva 2008/98/Ce. Si chiede, pertanto il Vostro parere in merito a codesta “reale” o “apparente” antinomia tra le due norme ovvero alla prevalenza di una delle due norme rispetto all’altra e quindi quale tra le medesime il produttore del rifiuto debba applicare per la corretta attribuzione della caratteristica di pericolo “ecotossico – H14”.
Recuperatori di rottami ferrosi e non, con regolare autorizzazione provinciale allo stoccaggio e iscritti regolarmente all’Albo gestori ambientali.
Ogni volta che effettuiamo un trasporto con formulario siamo obbligati a far fare il campionamento dei rottami trasportati. Che durata hanno questi campionamenti?
Noi trasportiamo rottami non pericolosi e quindi Cer riguardanti ferro, ghisa, alluminio, rame, ottone, metalli misti eccetera. C’è differenza tra questi Cer 170405 – 170402 – 170403 – 170407 – 20140 eccetera) e il Cer 120199 scarti di lavorazione?
È possibile sottoporre ad analisi di rischio un sito dove vi è materiale di riporto misto a rifiuti, posizionato in sito molti anni prima dell’uscita della legislazione sui rifiuti, al fine di poter lasciare il materiale in sito?
Come si configura un deposito di terre e rocce da scavo in cumuli risalente a prima dell’emanazione del Dlgs 22/1997? Il deposito si colloca all’interno di un deposito di un’impresa edile-stradale.
Il produttore e trasportatore dei propri rifiuti nel campo edile, spesso, si inquadra come il soggetto che intraprende un’ attività di demolizione e costruzione presso terzi. È corretto? Anche ove venga presentato un piano scavi e quindi rimosso il terreno e viene conferito in un altro sito?
Il materiale da demolizione può essere riutilizzato tal quale nell’ambito del cantiere di produzione qualora l’autorità competente in merito al permesso di costruire (Comune) ne preveda la possibilità già nella modulistica di presentazione istanza? Ritengo comunque necessario che tali materiali debbano essere paragonabili (senza trattamento) alle Mps analoghe di cui al Dm 5 febbraio 1998, con eventuale verifica tramite test di cessione, in base alle caratteristiche fisiche-merceologiche.
Terre e rocce da scavo che contengono cemento o materiali leganti (derivanti dalla attività di scavo), possono essere classificate come rifiuti con il CER 170504/170503*?
È possibile avviare al riutilizzo terre e rocce da scavo provenienti da bonifica per la parte non inquinata/contaminata previo nulla osta degli enti tramite comunicazione?
Il “deposito” delle terre e rocce da scavo in attesa di riutilizzo, di cui ai commi 2, 3, 4 dell’articolo 186 è da intendersi “deposito nel sito di origine” o è ammissibile il deposito in un sito intermedio tra sito di origine e sito di destino?
In un procedimento di bonifica autorizzato per fasi, intendendo una separazione della matrice suolo dalla matrice falda (che rimane in corso) una volta rilasciata la certificazione per il suolo, i terreni di scavo edili successivi rientrano nell’ambito dell’articolo 186 e quindi possono essere esclusi dal regime dei rifiuti benché il sito rimanga nell’ambito di bonifica per la falda?
Una volta presentata la comunicazione terre e rocce da scavo completa di documentazione si possono iniziare i lavori?
Se i lavori di scavo siano da effettuare in tempi diversi nella stessa area, vale sempre la prima comunicazione presentata per le terre e rocce da scavo se non cambiano i dati indicati o c’è una scadenza?
Se le quantità comunicate variano pur mantenendo le destinazioni deve essere effettuata una integrazione della comunicazione?
Per documentare le quantità effettive a destino quali documenti lo comprovano, ci sono obblighi di tenuta?
Impianto autorizzato in ordinaria alle operazioni di R13 ed R12 per alcuni Cer, e per altri alle operazioni R13, R12 ed R4.
Se ritiriamo Cer pericolosi da diversi produttori in R13, con diverse caratteristiche di pericolo indicate sui formulari (ogni produttore se ne assume la responsabilità), possiamo effettuare una operazione interna in R12 (quindi riconfezionare, selezionare, raggruppare, eccetera) e successivamente indirizzare i rifiuti che sono usciti fuori da questa operazione ad impianto autorizzato in ordinaria indicando come unico produttore il nostro impianto, con la causale R13 (ai fini dell’R4) ed indicando le caratteristiche di pericolo che meglio riteniamo opportune? O queste ultime devono necessariamente essere l’insieme delle caratteristiche di pericolo dei vari produttori iniziali?